Nuove misure su design, riparazioni e Zona economica esclusiva

Pubblicato il 24 luglio 2025

Nella seduta del 22 luglio 2025, il Consiglio dei ministri ha esaminato e approvato numerosi interventi normativi riguardanti la riforma dell’IVA, il Terzo settore, la disciplina della crisi d’impresa, l’imposta di registro e altri tributi indiretti.

Accanto a questi provvedimenti, sono stati adottati due importanti atti con rilevanza europea e strategica:

Legge di delegazione europea 2025

Tra le misure previste dal testo riguardante la legge di delegazione europea si evidenzia:

Design 4.0, nuove garanzie su forme, movimenti e animazioni

Il disegno di legge comunitario approvato dal Consiglio dei ministri recepisce il pacchetto europeo sul design e amplia l’ambito della proprietà industriale. Gli obiettivi includono l’adattamento del sistema italiano all’evoluzione del mercato, alla digitalizzazione del design e l’introduzione della cosiddetta clausola di riparazione.

Ecco una panoramica delle novità previste.

Protezione di elementi in movimento

Si potranno registrare non solo gli aspetti statici del design, ma anche elementi dinamici come animazioni, cambi di forma e transizioni.

Viene ampliata la definizione di “prodotto” ai fini della registrazione per includere set di oggetti, disposizioni spaziali per creare ambienti e interfacce digitali. La protezione potrà riguardare anche caratteristiche del prodotto non visibili a prima vista, purché rappresentate chiaramente al momento della richiesta.

La clausola che tutela la riparazione

Si introduce la clausola di riparazione, che stabilisce che le componenti dei prodotti complessi non potranno essere protette da design se impiegate esclusivamente per ripristinare l’aspetto originale del bene.

La norma vuole evitare che il diritto al design diventi un mezzo per limitare la concorrenza nel mercato dei pezzi di ricambio, garantendo invece la possibilità di riparazione ai soggetti economici autorizzati.

Procedure di registrazione più snelle

Sul piano operativo, il disegno di legge introduce semplificazioni.

Le aziende potranno presentare un’unica domanda per registrare fino a 50 disegni o modelli, anche se appartenenti a categorie differenti, superando le attuali limitazioni imposte dalla Classificazione di Locarno e riducendo i costi connessi.

Tutela rafforzata nel mondo digitale

La protezione giuridica viene estesa ad attività come la creazione, il download, la riproduzione o la diffusione di file e software che contengono design registrati.

L’obiettivo è rispondere alla crescente diffusione della manifattura digitale e della stampa 3D, garantendo la salvaguardia anche del supporto digitale oltre che dell’oggetto materiale. Tuttavia, rimane il principio della libertà di espressione: non costituiscono violazione gli usi a scopo di satira, critica o commento.

Dichiarazione di nullità con iter semplificato

Sul fronte della tutela legale, il testo prevede la possibilità di richiedere la nullità di un disegno o modello tramite procedura amministrativa presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM).

Questa novità si ispira al meccanismo già attivo per i marchi e mira a rendere il sistema più agile ed economico, con minore carico sui tribunali e maggiore accessibilità per le piccole imprese.

In parallelo, sarà riorganizzata e rafforzata la Commissione dei ricorsi dell’UIBM, con l’obiettivo di gestire in tempi rapidi le contestazioni contro le decisioni di nullità.

In sintesi, la riforma sul design rappresenta un deciso passo in avanti verso un sistema più evoluto, elastico e allineato alle innovazioni digitali. Con l’ampliamento della definizione di design, l’introduzione della clausola per la riparazione e la semplificazione delle pratiche, l’Italia si prepara a garantire una protezione più efficace e accessibile per imprese, creatori e utenti. La prossima fase sarà l’emanazione dei decreti legislativi necessari a concretizzare l’intero impianto normativo europeo.

Attuata la normativa europea sul diritto alla riparazione

Il Consiglio dei ministri dl 22 luglio 2025 ha approvato un pacchetto di norme comunitarie, tra cui la cosiddetta direttiva sul “diritto alla riparazione” (2024/1799), ora ufficialmente applicabile anche sul territorio nazionale.

Tale direttiva comunitaria è finalizzata ad aumentare la circolarità economica, nell’ambito del processo di transizione ecologica, promuovendo la riparazione dei beni di consumo danneggiati e il loro riutilizzo”.

La disciplina interessa i prodotti acquistati dai cittadini che presentano guasti non attribuibili al venditore. Gli Stati membri hanno tempo fino al 31 luglio 2026 per integrare la direttiva nelle rispettive leggi interne.

La direttiva (UE) 2024/1799, nota anche come “diritto alla riparazione”, introduce regole condivise per favorire l’intervento tecnico sui beni in tutta l’UE. L’obiettivo è potenziare le norme sulla riparazione, agevolando la coerenza del mercato unico e offrendo una protezione elevata ai consumatori e all’ambiente.

In pratica, la direttiva vuole agevolare la possibilità per i cittadini di far riparare i propri beni piuttosto che sostituirli, incentivando modelli economici più sostenibili e riducendo la produzione di rifiuti.

Questi i principali elementi previsti dalla direttiva (UE) 2024/1799:

Istituzione della Zona economica esclusiva italiana (ZEE): regolamento

Il Governo ha definito i limiti territoriali tramite uno schema di decreto del Presidente della Repubblica (DPR), approvato in prima lettura dal Consiglio dei ministri il 22 luglio 2025.

Il provvedimento dà concreta attuazione all’articolo 1 della legge 14 giugno 2021, n. 91, avviando la creazione parziale e la definizione dei confini della ZEE nelle acque italiane appartenenti a tre settori marittimi: il Mar Tirreno, il Mar Ionio e una parte dell’Adriatico. La regolamentazione delle restanti aree marine di competenza nazionale sarà oggetto di successivi atti normativi.

La necessità di costituire una Zona economica esclusiva, anche su base parziale, è stata ribadita anche nel primo “Piano del Mare 2023-2025”, approvato con delibera del 31 luglio 2023 dal CIPOM, il Comitato interministeriale responsabile per la definizione delle politiche marittime.

Zone marittime coinvolte

La Zona economica esclusiva (ZEE) italiana interesserà:

Non è al momento inclusa nel perimetro tracciato dal regolamento la porzione di Tirreno settentrionale che fronteggia le acque francesi.

Dove si applicano i diritti esclusivi

Nell’area ZEE lo Stato potrà esercitare diritti specifici di utilizzo delle risorse, sia biologiche (pesca, acquacoltura, tutela delle riserve ittiche) sia minerarie o energetiche (idrocarburi, sabbie, energie rinnovabili come quella ondosa e l’eolico marino).

All’interno della ZEE, lo Stato italiano avrà anche la facoltà di:

Cosa si intende per ZEE

La Zona economica esclusiva è una porzione di mare che si estende oltre il limite delle acque territoriali (fissato a 12 miglia nautiche) e può arrivare fino a 200 miglia dalla costa. In questa fascia marittima, lo Stato non esercita piena sovranità come sul territorio nazionale, ma ha diritti esclusivi e competenze specifiche sulle attività economiche e scientifiche citate.

Questa disciplina è conforme alla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, firmata a Montego Bay il 10 dicembre 1982 e recepita in Italia con la legge n. 689/1994.

Nonostante tale possibilità esistesse da decenni, l’Italia ha scelto di avvalersene solo con l’approvazione della legge n. 21/2021, che ha stabilito l’istituzione della ZEE limitatamente al Mar Tirreno, al Mar Ionio e a una parte del Mare Adriatico, rimandando a successivi provvedimenti la definizione delle restanti aree marine di interesse nazionale.

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