Nuove prove del Pm in sede di impugnazione o a base di una nuova richiesta di misura cautelare

Pubblicato il 02 marzo 2011 Secondo le Sezioni unite penali della Corte di cassazione - sentenza n. 7931 del 1° marzo 2001 – se il pubblico ministero, “nelle more della decisione su di una impugnazione incidentale de libertate, intenda utilizzare nei confronti dello stesso indagato e per lo stesso fatto, elementi probatori "nuovi", preesistenti o sopravvenuti, può scegliere se riversarli nel procedimento impugnatorio o porli a base di una nuova richiesta di misura cautelare personale, ma la scelta così operata gli preclude di coltivare l'altra iniziativa cautelare".

Spetta dunque al Pm scegliere il “veicolo” in cui utilizzare la nuova prova ai fini del perseguimento del suo obiettivo; tuttavia, una volta operata detta scelta, lo stesso non può più, per lo stesso utilizzo,fare ricorso allo strumento alternativo “scongiurandosi così anche il rischio del conseguimento di un duplice titolo per lo stesso fatto o sulla base degli stessi elementi”.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Prevedi, cosa cambia dal 1° ottobre

22/08/2025

Indennità di disoccupazione: niente restituzione senza reintegra effettiva

22/08/2025

Entrate: effetti fiscali su concordato e branch exemption

22/08/2025

ASSE.CO è esclusiva dei consulenti del lavoro

22/08/2025

Corte UE: favor rei anche per sanzioni amministrative penali

22/08/2025

Dazi, dichiarazione congiunta Usa-Ue

22/08/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy