Con la circolare n. 15 del 26 giugno 2025 l’Agenzia delle Dogane pone l’attenzione sull’importazione di beni culturali da Paesi terzi, in attuazione del Regolamento (UE) 2019/880 e del Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1079.
A partire dal 28 giugno 2025, entrerà in funzione la piattaforma europea ICG – Import of Cultural Goods, accessibile tramite il sistema TRACES NT. Questa piattaforma gestirà l’importazione dei beni culturali delle categorie B e C dell’allegato al Regolamento (UE) 2019/880.
Scopo principale:
Il Regolamento UE n. 2019/880 del 17 aprile 2019 stabilisce le regole per consentire l’ingresso e l’importazione nell’Unione Europea di beni di natura culturale provenienti da Paesi esterni all’UE.
Tra questi beni rientrano, ad esempio, oggetti di valore storico come reperti archeologici, manoscritti rari e opere artistiche che rispondono a determinati criteri, come l’età minima o il valore economico. In certi casi, l’introduzione di tali oggetti viene vietata se si ritiene che siano stati rimossi illegalmente dal territorio del Paese d’origine, o quando non è possibile dimostrare che siano stati esportati nel rispetto delle leggi locali.
Si definisce:
L’allegato al Regolamento distingue tre categorie:
Per i beni più delicati dal punto di vista culturale (es. oggetti archeologici) elencati nella Parte B, è obbligatorio ottenere una licenza di importazione, rilasciata dalle autorità competenti dello Stato membro interessato (in Italia, il Ministero della Cultura – MIC).
Per i beni meno critici, indicati nella Parte C, l’importatore deve fornire una dichiarazione ufficiale, con cui certifica che l’esportazione dal Paese terzo è avvenuta legalmente.
Tutta la documentazione necessaria deve essere caricata sulla piattaforma ICG e allegata alla dichiarazione doganale.
Sono previste alcune esenzioni:
In attesa dell’integrazione tra i sistemi AIDA e TRACES NT, la circolare n. 15/D del 26 giugno 2025 stabilisce che gli uffici doganali devono seguire istruzioni precise per verificare le importazioni di beni culturali soggetti al Regolamento (UE) 2019/880.
Le Dogane devono controllare la corretta indicazione dei codici documento nella dichiarazione doganale:
Quando i beni culturali rientrano tra quelli per cui è obbligatoria una licenza (tipicamente, beni di maggior rilevanza e sensibilità culturale, come reperti archeologici), l’ufficio doganale deve:
Inoltre, se i beni sono destinati a regimi speciali, come il deposito doganale, è obbligatorio assicurarsi che il codice di classificazione TARIC (nomenclatura doganale) specificato nella dichiarazione coincida esattamente con quello previsto nel regolamento e riportato nella licenza.
Nel caso in cui il bene culturale rientri tra le categorie per cui è sufficiente una dichiarazione rilasciata dall’importatore, l’Ufficio delle Dogane deve procedere ad altri tipi di verifica, previsti dall’articolo 13 del Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1079.
Casi in regime di zona franca
Quando i beni culturali vengono introdotti in una zona franca – cioè un’area del territorio doganale dell’Unione dove non si applicano le normali regole doganali – i controlli documentali sopra descritti devono essere effettuati dall’Ufficio Doganale territorialmente competente per quella zona. Ciò vale sia per le importazioni con licenza che per quelle con dichiarazione.
Per controllare che le licenze di importazione emesse dal Ministero della Cultura (MIC) o le dichiarazioni fornite dall’importatore siano autentiche, corrette e veritiere, gli operatori doganali responsabili delle verifiche devono accedere alla piattaforma europea ICG, accessibile attraverso il sistema TRACES NT dell’Unione Europea.
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