Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31 ottobre 2025, ed entrato in vigore nella stessa data, il decreto legge 31 ottobre 2025, n. 159 introduce un insieme di misure urgenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di rafforzamento del sistema nazionale di protezione civile.
Il provvedimento si inserisce in un contesto di crescente attenzione verso la tutela della vita dei lavoratori e la prevenzione degli infortuni, rispondendo a una duplice esigenza: potenziare le attività di vigilanza e formazione in materia di sicurezza, e rafforzare la capacità operativa del sistema di protezione civile in relazione ai recenti eventi meteorologici estremi che hanno interessato diverse regioni italiane.
Vediamo, in questa sede, cosa cambia per la sicurezza dei luoghi di lavoro.
Finalità principale del decreto è, come detto, il rafforzamento della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro, con particolare attenzione ai settori più esposti a rischi, come quello edile, agricolo e della logistica.
Il provvedimento mira infatti a consolidare il sistema di prevenzione incrementando le risorse umane e finanziarie destinate agli organismi di vigilanza, come l’ispettorato nazionale del lavoro (Inl), e potenziando il ruolo dell’Inail in materia di promozione della cultura della sicurezza e di assistenza alle imprese.
Il testo si innesta nel solco tracciato dal decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 (Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro), normativa di riferimento in materia di prevenzione degli infortuni e tutela dei lavoratori.
Tuttavia, rispetto al quadro preesistente, il decreto legge n. 159/2025 introduce misure innovative di carattere operativo volte a migliorare la capacità di prevenzione e a rendere più efficiente la collaborazione tra enti pubblici, imprese e istituzioni territoriali.
Inoltre, il decreto si collega ad altri recenti interventi normativi, come il decreto legge n. 19/2024, che aveva già avviato un processo di digitalizzazione dei sistemi informativi dell’Inl e dell’Inail, e si coordina con gli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), in particolare nell’ambito delle missioni dedicate alla transizione digitale e al rafforzamento della pubblica amministrazione.
L’impianto normativo del decreto legge mira dunque a costruire una sinergia tra sicurezza, innovazione e sostenibilità, valorizzando la tecnologia come strumento di prevenzione e controllo e integrando la sicurezza sul lavoro con le politiche di resilienza territoriale e ambientale.
Elemento distintivo del decreto è infatti l’adozione di un approccio sistemico alla sicurezza che supera la tradizionale distinzione tra sicurezza del lavoro e sicurezza civile, per creare modello unico di governance basato su collaborazione interistituzionale, interoperabilità dei dati e formazione continua.
Il decreto legge n. 159 del 31 ottobre 2025 introduce dunque un articolato sistema di misure finalizzate al rafforzamento della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, con l’obiettivo di prevenire gli infortuni e migliorare la qualità delle condizioni lavorative in Italia.
Le disposizioni contenute nei primi articoli del provvedimento intervengono su più fronti, dalla riforma delle funzioni dell’Inail al potenziamento dell’Inl, passando per il rafforzamento della Rete del lavoro agricolo di qualità e l’introduzione di programmi formativi e di sensibilizzazione in materia di prevenzione.
L’Inail assume un ruolo centrale nel nuovo assetto della sicurezza: le disposizioni contenute negli articoli 1, 12 e 13 ampliano infatti le competenze dell’Istituto, prevedendo nuove funzioni di prevenzione, promozione e riabilitazione, nonché una ristrutturazione organizzativa e amministrativa volta a migliorare l’efficienza operativa e la qualità dei servizi offerti.
Nuove competenze in materia di prevenzione e promozione della sicurezza
L’articolo 1 del decreto stabilisce che l’Inail, oltre alle tradizionali funzioni assicurative, abbia un ruolo più incisivo nella promozione della cultura della sicurezza e nella prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali. L’Istituto potrà infatti elaborare linee guida operative, svolgere attività di ricerca applicata e coordinare campagne di sensibilizzazione rivolte ai datori di lavoro, ai lavoratori e alle istituzioni scolastiche.
In questo contesto viene rafforzata la collaborazione con l’ispettorato nazionale del lavoro, le Asl e le Regioni, al fine di creare una rete sinergica per il monitoraggio dei rischi e la diffusione di buone pratiche in materia di sicurezza.
Ampliamento dei servizi medico-legali e riabilitativi
L’articolo 13 amplia l’ambito delle prestazioni medico-legali e riabilitative offerte dall’Inail: l’Istituto potrà istituire nuovi centri di riabilitazione per la cura delle menomazioni fisiche e psicologiche derivanti da infortuni sul lavoro, con l’obiettivo di garantire un percorso di recupero completo e personalizzato per ogni lavoratore.
È inoltre prevista la possibilità di stipulare convenzioni con strutture sanitarie pubbliche e private, per assicurare tempi rapidi di intervento e una copertura uniforme su tutto il territorio nazionale.
Tale ampliamento dei servizi rientra in una visione moderna della sicurezza, intesa non solo come prevenzione del rischio, ma anche come tutela integrale della persona.
Riorganizzazione delle gestioni amministrative
L’articolo 12 introduce una ristrutturazione delle gestioni amministrative e contabili dell’Inail, con lo scopo di semplificare i processi decisionali e favorire una maggiore trasparenza nella gestione delle risorse.
Viene rafforzata la governance interna e prevista l’adozione di sistemi digitali per la gestione delle pratiche assicurative e sanitarie, riducendo i tempi di risposta per cittadini e imprese.
Inoltre, il decreto autorizza l’Inail ad assumere nuovo personale con competenze digitali, mediche e giuridiche, per sostenere la transizione tecnologica e garantire un supporto operativo alle nuove funzioni istituzionali.
Il decreto interviene significativamente anche nel settore agricolo con la modifica della disciplina relativa alla Rete del lavoro agricolo di qualità, prevista dal D.Lgs. 91/2014, per contrastare il fenomeno del lavoro irregolare e del caporalato, favorendo l’inserimento nella rete delle imprese che rispettano rigorosamente le norme in materia di lavoro, sicurezza e tutela previdenziale.
Criteri di inserimento e obiettivi di tracciabilità
Le imprese agricole potranno accedere alla rete solo se in possesso di requisiti di regolarità contributiva e fiscale, nonché di conformità alle norme di sicurezza sul lavoro.
Viene infatti introdotto un sistema digitale di tracciabilità dei rapporti di lavoro, gestito in sinergia tra Inps, Inail e ministero del lavoro, per garantire una supervisione continua delle attività e prevenire comportamenti elusivi in coerenza con gli obiettivi del PNRR e con le strategie europee di contrasto al lavoro sommerso, e rafforza il legame tra sostenibilità economica, sicurezza e responsabilità sociale d’impresa.
Il sistema di rete sarà gestito da un comitato di coordinamento interistituzionale, composto da rappresentanti di Inps, Inail, ministero del lavoro e organizzazioni agricole. Questo organismo avrà il compito di monitorare l’attuazione delle politiche di sicurezza, definire linee guida operative e proporre interventi correttivi.
Uno dei punti cardine del decreto è il rafforzamento strutturale e operativo dell’Inl, organo centrale per il controllo del rispetto delle normative in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori.
Assunzioni straordinarie e incremento delle posizioni dirigenziali
L’articolo 4 autorizza infatti l’assunzione straordinaria di mille nuovi ispettori del lavoro entro il 2027, con l’obiettivo di aumentare la capacità di controllo e garantire una presenza più capillare sul territorio nazionale.
È previsto, inoltre, l’incremento delle posizioni dirigenziali e l’istituzione di unità operative regionali specializzate in settori ad alto rischio, come edilizia e logistica.
Formazione specialistica e collaborazione interforze
Il decreto prevede anche programmi di formazione avanzata per gli ispettori, in collaborazione con l’Inail e le forze dell’ordine; particolare rilievo assume in tal senso la sinergia con il comando carabinieri per la tutela del lavoro, rafforzata mediante protocolli operativi condivisi.
Un’altra area fondamentale del decreto riguarda la formazione e la sensibilizzazione in materia di sicurezza, considerata strumento primario per la prevenzione degli infortuni.
Campagne informative e programmi formativi Inail
L’Inail sarà infatti incaricato di promuovere campagne di informazione nazionale rivolte a lavoratori, imprese e istituzioni educative, con focus specifici su rischi emergenti, salute mentale e sicurezza digitale. Parallelamente, verranno istituiti programmi formativi finanziati dallo Stato, rivolti ai settori ad alto rischio, al fine di favorire la diffusione di competenze pratiche sulla prevenzione.
Obblighi di formazione continua per datori di lavoro e lavoratori
Il decreto rafforza l’obbligo di aggiornamento periodico della formazione in materia di sicurezza, con cadenza almeno biennale, sia per i datori di lavoro sia per i dipendenti: gli enti di formazione dovranno essere accreditati presso l’Inail o il ministero del lavoro, e i corsi potranno essere svolti anche in modalità digitale.
L’articolo 8 prevede l’istituzione di borse di studio per i figli e i familiari delle vittime di incidenti sul lavoro quale misura di sostegno sociale e di valorizzazione del principio di solidarietà. I criteri di assegnazione saranno definiti con decreto ministeriale, in base al reddito e al percorso di studi del beneficiario.
Il decreto interviene anche sui percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO), imponendo nuovi standard minimi di sicurezza per gli studenti e gli istituti scolastici.
Ogni ente ospitante dovrà presentare un piano di prevenzione dei rischi, validato dall’Inail e dai servizi territoriali competenti. Inoltre, viene istituito un registro nazionale delle aziende accreditate per l’alternanza scuola-lavoro, al fine di garantire trasparenza e tracciabilità delle esperienze formative.
L’articolo 19 del decreto rappresenta un passaggio importante nel percorso di rafforzamento delle tutele del personale impiegato con contratti flessibili e di stabilizzazione del personale precario, soprattutto nei settori strategici come la protezione civile.
Il decreto estende infatti ai lavoratori con contratto a tempo determinato una serie di diritti e tutele precedentemente riservati al personale a tempo indeterminato, quali la piena copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, l’accesso ai programmi di formazione e aggiornamento professionale promossi dall’Inail e il diritto a partecipare ai bandi interni per l’avanzamento di carriera.
L’articolo 13 del decreto si concentra invece sulla semplificazione delle procedure amministrative e sull’innovazione digitale dei processi gestiti dall’Inail, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza del sistema e ridurre gli oneri burocratici a carico delle imprese e dei cittadini, semplificazioni coerenti con il processo di digitalizzazione della pubblica amministrazione e contribuiscono al miglioramento della comunicazione tra enti, datori di lavoro e lavoratori.
Snellimento delle procedure
L’Inail viene autorizzato ad adottare procedure telematiche integrate per la gestione delle denunce di infortunio, delle malattie professionali e delle richieste di indennizzo.
I datori di lavoro potranno inviare e monitorare in tempo reale lo stato delle pratiche, con la possibilità di ricevere notifiche automatiche sulle scadenze e sugli adempimenti.
Viene inoltre potenziato il sistema di interoperabilità tra le banche dati dell’Inail, del ministero del lavoro e dell’ispettorato nazionale del lavoro, favorendo il coordinamento delle attività di vigilanza.
Digitalizzazione della sorveglianza sanitaria e delle comunicazioni obbligatorie
Un’altra importante novità introdotta dall’articolo 13 riguarda la digitalizzazione completa dei processi di sorveglianza sanitaria e delle comunicazioni obbligatorie relative ai rischi professionali: tutti i dati riguardanti le visite mediche periodiche, le certificazioni di idoneità e gli infortuni dovranno essere trasmessi attraverso una piattaforma nazionale unica, gestita in collaborazione tra Inail e ministero della salute.
Questo sistema permetterà di uniformare le procedure a livello nazionale, facilitare il monitoraggio dei rischi e migliorare la capacità di analisi dei fenomeni infortunistici.
L’articolo 17 introduce nuovi obblighi e strumenti operativi per rendere più efficace la sorveglianza sanitaria sui luoghi di lavoro, con particolare attenzione ai settori ad alto rischio.
Nuovi obblighi informativi per i datori di lavoro
I datori di lavoro sono tenuti a fornire report annuali digitali sullo stato della salute e sicurezza dei lavoratori, includendo dati su infortuni, esposizione a rischi specifici e risultati delle visite mediche.
Tali informazioni confluiranno nel Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP), consentendo una raccolta e un’analisi integrata dei dati a livello nazionale.
Le violazioni degli obblighi informativi comporteranno sanzioni amministrative più severe, proporzionali alla dimensione aziendale e alla gravità delle omissioni.
Aggiornamento delle procedure di monitoraggio e controllo
Viene prevista inoltre l’adozione di protocolli sanitari aggiornati in base ai nuovi rischi emergenti, tra cui stress lavoro-correlato, patologie da esposizione digitale e disturbi muscolo-scheletrici.
Il ministero della salute, in collaborazione con le Regioni e l’Inail, dovrà pubblicare linee guida triennali per uniformare le metodologie di sorveglianza e valutazione dei rischi, con particolare attenzione alle micro e piccole imprese.
Inoltre, viene incentivato l’uso di strumenti digitali di monitoraggio remoto, che consentono ai medici competenti di seguire in tempo reale le condizioni dei lavoratori impiegati in settori a distanza o in ambienti difficilmente accessibili.
Promozione della salute in ambito lavorativo e territoriale
Oltre alla prevenzione degli infortuni, il decreto promuove la salute complessiva del lavoratore, includendo iniziative su alimentazione, attività fisica e benessere mentale.
Le aziende potranno aderire volontariamente a programmi di welfare aziendale sanitario cofinanziati dall’Inail, con incentivi economici per chi adotta modelli organizzativi orientati al benessere e alla prevenzione.
L’articolo 16 rafforza il coordinamento istituzionale tra il ministero della salute, le Regioni e i servizi sanitari regionali al fine di migliorare la pianificazione e l’efficacia delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza.
Coordinamento istituzionale
Viene istituito dunque un comitato tecnico permanente per la prevenzione nei luoghi di lavoro con funzioni di indirizzo strategico e monitoraggio, composto da rappresentanti di ministeri, Regioni e Inail, che avrà il compito di approvare piani nazionali di vigilanza, individuare priorità d’intervento e garantire l’omogeneità delle attività sul territorio.
Nuovi standard per i dipartimenti di prevenzione
I dipartimenti di prevenzione delle ASL dovranno adeguarsi a standard minimi nazionali di personale, dotazioni e capacità operativa, definiti con decreto ministeriale e redigere annualmente un rapporto di attività contenente indicatori di performance, risultati delle ispezioni e proposte di miglioramento.
|
Ambito di intervento |
Articolo |
Misura principale |
Contenuto e obiettivo |
Benefici attesi |
|---|---|---|---|---|
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Tutele contrattuali nel pubblico impiego |
Art. 19 |
Estensione delle tutele ai lavoratori a tempo determinato |
Equiparazione dei diritti assicurativi, formativi e professionali al personale a tempo indeterminato |
Maggiore equità e stabilità contrattuale nel settore pubblico |
|
Stabilizzazione del personale Protezione Civile |
Art. 19 |
Regime transitorio per assunzioni stabili |
Accesso a selezioni semplificate per chi ha maturato 36 mesi di servizio continuativo |
Continuità operativa nei servizi di emergenza e riduzione del precariato |
|
Semplificazione Inail |
Art. 13 |
Digitalizzazione delle procedure e interoperabilità tra enti |
Gestione telematica delle denunce di infortunio, comunicazioni obbligatorie e sorveglianza sanitaria |
Riduzione tempi e oneri amministrativi per imprese e professionisti |
|
Sorveglianza sanitaria |
Art. 17 |
Nuovi obblighi informativi e protocolli aggiornati |
Report digitali annuali dei datori di lavoro e uso di piattaforme uniche di monitoraggio |
Maggiore trasparenza e prevenzione dei rischi emergenti |
|
Promozione della salute lavorativa |
Art. 17 |
Programmi di welfare aziendale sanitario |
Incentivi Inail per aziende che promuovono benessere e prevenzione |
Miglioramento del benessere psico-fisico dei lavoratori |
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Coordinamento istituzionale salute-sicurezza |
Art. 16 |
Comitato tecnico permanente tra Ministero e Regioni |
Pianificazione congiunta delle attività ispettive e di prevenzione |
Uniformità degli standard di sicurezza a livello nazionale |
|
Standard dei dipartimenti di prevenzione |
Art. 16 |
Livelli minimi nazionali di personale e risorse |
Obbligo per le ASL di rispettare requisiti di dotazione e rendicontazione annuale |
Miglioramento dell’efficacia dei controlli sanitari |
|
Fondo nazionale per la vigilanza sanitaria |
Art. 16 |
Stanziamento 50 milioni €/anno (2025–2027) |
Finanziamento delle attività di formazione e monitoraggio digitale |
Sviluppo di un sistema di prevenzione sostenibile e tecnologico |
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