Nuove soglie di deducibilità dell’Irap

Pubblicato il 10 febbraio 2011 Il disegno di legge che recepisce le disposizioni delle ultime direttive Ue è stato approvato nel Consiglio dei ministri di ieri e con esso è stato delegato il Governo ad emanare un decreto legislativo che modifichi i parametri della deducibilità dell’Irap dalle imposte sui redditi.

In particolare, dovrebbero essere ritoccati i criteri di deduzione dell’Imposta regionale corrispondente a interessi passivi e costi del personale.

Secondo la normativa attualmente in vigore - che risale al Dl n. 185/08 - i contribuenti possono dedurre parzialmente l’Irap dalla base imponibile delle imposte sui redditi. Il citato decreto legge ha introdotto una deduzione in misura forfettaria fissa, del 10% dell’imposta pagata nell’anno, che dovrebbe andare a compensare l’indeducibilità dall’imponibile Irap delle spese per il personale ed interessi. La stessa legge aveva previsto la possibilità di richiedere, tramite presentazione di istanza telematica, il rimborso delle maggiori imposte pagate nei quattro anni precedenti, a causa della precedente indeducibilità integrale.

Tuttavia, questo sistema semplificato di calcolo dell’Irap ha finito per penalizzare le imprese, che si sono trovate ad affrontare la stessa misura di interessi e costi del personale indipendentemente dall’effettivo importo di tali oneri sostenuto nel periodo d’imposta.

Il timore che il sistema attuale possa incontrare il giudizio negativo della Corte Costituzionale, ha spinto il Governo a rivedere i criteri di quantificazione della deduzione dell’Irap corrispondente a interessi passivi e spese del personale. Finalità del Ddl è quella di passare ad un metodo semplificato, non più analitico, di calcolo della quota di deducibilità dell’Irap che, come risulta dalla stessa relazione governativa, dovrebbe fondarsi non più su una percentuale fissa del 10%, ma su una serie differenziata di quote di deducibilità, stabilite in base alla tipologia del contribuente, all’area in cui opera e al tipo di attività produttiva svolta.


Il nuovo testo normativo dovrebbe, poi, sbloccare la situazione per quanto concerne le limitazioni alla compensazione derivanti dagli importi iscritti a ruolo, che nel frattempo sono divenuti definitivi e sono scaduti.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Decreto PNRR 2026: al via l'ISEE automatico

30/01/2026

Controllo a distanza e GDPR: il Garante privacy sui sistemi di monitoraggio della guida

30/01/2026

Ricongiunzione contributiva: come calcolare rate e debito residuo

30/01/2026

Email aziendale attiva dopo il licenziamento? Sanzioni dal Garante Privacy

30/01/2026

Ferie arretrate e assenza dal lavoro: quando il licenziamento è legittimo

30/01/2026

RENTRI, tracciabilità dei rifiuti: l’INL sull’uso dei sistemi GPS

30/01/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy