Nuovi codici tributo. Affrancamento avviamento ed esenzione imposte per canoni Ue

Pubblicato il 25 novembre 2011 Due risoluzioni agenziali, del 24 novembre 2011, sono dedicate ad istituire nuovi codici tributo.

La n. 109/E/2011 – a pochi giorni di distanza dal provvedimento agenziale con cui sono state illustrate le modalità per il pagamento dell’imposta sostitutiva per il riconoscimento fiscale dell’avviamento, di marchi o altre attività immateriali iscritte nel bilancio consolidato a seguito di operazioni straordinarie riguardanti partecipazioni di controllo – indica il relativo codice da utilizzare, nel modello F24, qualora si decidesse di seguire la citata operazione di affrancamento.

Il termine ultimo per il suddetto adempimento è il 30 novembre prossimo. Entro quella data, gli interessati dovranno effettuare il versamento in un’unica soluzione e senza compensazione, utilizzando il nuovo codice tributo. Si tratta del codice “1843” denominato “Imposta sostitutiva a seguito di operazione straordinaria di cui all’articolo 15 commi 10-bis e 10-ter , dl n. 185/2008 – Maggiori valori attività immateriali”. Il codice deve essere riportato nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme “Importi a debito versati”, segnalando come “Anno di riferimento” quello relativo al periodo d’imposta per cui si paga il tributo.

La n. 110/E/2011, invece - in ottemperanza al disposto normativo di cui all’articolo 23, comma 1, del Dl 98/2011, che ha introdotto la disciplina della “Esenzione dalle imposte sugli interessi e sui canoni corrisposti a soggetti residenti in Stati membri dell’Unione europea” – ha istituito il codice tributo “1063”, che consente al sostituto d’imposta di versare, tramite modello F24, la ritenuta e i relativi interessi legali per l'esenzione dalle imposte sugli interessi e sulle somme che sono state corrisposte a società residenti in Stati membri della Ue.

L’esenzione è, però, applicabile ad una condizione. Il prestito deve essere già in corso alla data di entrata in vigore del Dl 98/2011; inoltre, essa è riferibile anche agli interessi già corrisposti, a patto che il sostituto d’imposta provveda al pagamento della ritenuta e dei relativi interessi legali entro il 30 novembre 2011. In tal caso, è prevista l'applicazione di un'imposta del 6% su tali interessi, che è anche sostitutiva dell'imposta di registro sull'atto di garanzia.

Il codice “1063”, denominato “Ritenuta su interessi versata dal sostituto d'imposta - Articolo 23, comma 4, dl n. 98/2011", deve essere indicato nella sezione "Erario", in corrispondenza delle somme indicate esclusivamente nella colonna "Importi a debito versati".
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