Nuovi obblighi per Superbonus ed altri bonus edilizi. Chiarimenti delle Entrate

Pubblicato il 30 novembre 2021

Nuovi chiarimenti illustrati dall’Agenzia delle Entrate sul Decreto Antifrodi (n. 157/2021) che, per contrastare comportamenti fraudolenti su alcuni crediti di imposta, ha introdotto nuovi obblighi sia in materia di Superbonus sia per altri bonus edilizi. Le precisazioni fornite con circolare n. 16 del 29 novembre 2021.

Superbonus: detrazione in dichiarazione

Il Decreto in parola, si fa presente, ha esteso l’obbligo del visto di conformità anche al caso in cui gli interventi riguardanti il Superbonus siano oggetto di agevolazione attraverso la detrazione nella dichiarazione dei redditi del soggetto. Ciò, tuttavia, non è richiesto quando la denuncia viene presentata direttamente dal contribuente, a mezzo di dichiarazione precompilata predisposta dall’Agenzia delle entrate (modello 730 o modello Redditi), ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale (modello 730).

Però il contribuente dovrà conservare la documentazione relativa al rilascio del visto di conformità (da acquisire entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi) insieme ai documenti giustificativi delle spese e alle attestazioni che danno diritto alla detrazione.

Asseverazione – In tale materia, il Decreto n. 157/2021 ha stabilito che la congruità delle spese da asseverare va eseguita in base ai prezzari individuati dal decreto MiSE ma anche ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, da un apposito decreto del Ministro della Transizione Ecologica.

Tuttavia, in assenza di tali decreti, ai fini dell’asseverazione relativa agli interventi finalizzati alla riqualificazione energetica rientranti nel Superbonus, il riferimento è ancora al Dm 6 agosto 2020.

Superbonus: ambito temporale di applicazione delle novità

Gli obblighi introdotti dal Decreto Antifrode hanno effetto con riferimento alle fatture emesse e ai relativi pagamenti intervenuti a decorrere dal 12 novembre 2021.

Pertanto, le novità sul visto di conformità non riguardano le spese relative all’anno 2020 indicate nella dichiarazione dei redditi riferita a tale anno (modello 730/2021 o modello Redditi 2021), anche se presentata dopo l’11 novembre 2021. Tale obbligo non sussiste neanche in caso di successiva presentazione di una dichiarazione dei redditi integrativa relativa al periodo d’imposta 2020.

Questo sia per i soggetti che applicano il criterio di cassa che di competenza.

Altri bonus edilizi: sconto in fattura e cessione del credito

I nuovi obblighi del visto di conformità e dell’asseverazione della congruità delle spese ai bonus diversi dal Superbonus sono operanti quando il beneficiario sceglie di fruire dell’agevolazione attraverso lo sconto in fattura o la cessione del credito.

Per tali bonus, non è necessario il visto di conformità nel caso di fruizione diretta nella dichiarazione dei redditi.

Per quanto riguarda l’attestazione delle spese, si precisa che questa deve certificare la congruità della spesa sostenuta in considerazione della tipologia dei lavori e va resa "secondo le disposizioni dell’articolo 119, comma 13-bis" del Dl n. 34/2020, per cui è possibile fare riferimento:

Con riferimento ai bonus diversi dal Superbonus, una precisazione importante riguarda il rilascio dell’attestazione, richiesta per optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito. I tecnici possono riconoscerla anche quando manca uno stato di avanzamento lavori o una dichiarazione di fine lavori, considerato che la normativa che li disciplina, a differenza di quella prevista per il Superbonus, non richiede tali adempimenti.

Però, al fine di prevenire comportamenti fraudolenti, l’attestazione può essere rilasciata solo per interventi che risultino almeno iniziati.

Ambito temporale – Le novità trovano applicazione, specifica la circolare agenziale 16/2021, alle comunicazioni trasmesse in via telematica all’Agenzia delle entrate a decorrere dal 12 novembre 2021.

Tuttavia, occorre considerare la buona fede dei contribuenti che, in relazione ad una fattura di un fornitore, abbiano assolto il relativo pagamento a loro carico ed esercitato l’opzione per la cessione, attraverso la stipula di accordi tra cedente e cessionario, o per lo sconto in fattura, mediante la relativa annotazione, anteriormente alla data di entrata in vigore del Decreto Antifrodi, anche se non abbiano ancora provveduto alla comunicazione all’Agenzia delle entrate.

Dunque, in tali ipotesi non vige l’obbligo di apposizione del visto di conformità alla comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle entrate e di attestazione della congruità della spesa.

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