Per le lavoratrici madri già in possesso dei requisiti, il nuovo bonus mamme 2025 può essere chiesto all’INPS entro il 7 dicembre 2025.
È quanto ha comunicato l’Istituto previdenziale con l’attesa circolare n. 139 del 28 ottobre 2025, con cui è stata illustrata nel dettaglio la disciplina del cosiddetto Nuovo bonus mamme, la misura di integrazione al reddito per le lavoratrici madri con due o più figli introdotta dall’articolo 6 del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2025, n. 118.
Contestualmente, il decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95 ha posticipato al 2026 (il disegno di legge di Bilancio 2026, si ricorda, proroga al 2027) l’entrata in vigore dell’esonero contributivo parziale previsto per le lavoratrici madri con due o più figli dalla legge di Bilancio 2025 (legge n. 207/2024).
Per l’anno 2025, l’intervento trova concreta attuazione attraverso il riconoscimento del Nuovo bonus mamme, un’integrazione al reddito destinata alle lavoratrici madri con due o più figli che risultino titolari di un’attività di lavoro dipendente – con esclusione dei rapporti di lavoro domestico – oppure di un’attività di lavoro autonomo.
Il beneficio consiste nell’erogazione di una somma pari a 40 euro mensili per ciascun mese, o frazione di mese, di effettiva vigenza del rapporto di lavoro o dell’attività autonoma, a condizione che siano soddisfatti i requisiti soggettivi e reddituali previsti dalla norma.
Per le lavoratrici madri con tre o più figli, il bonus non è invece riconosciuto nei mesi – o frazioni di mese – in cui sussista un rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, in quanto tali soggetti possono beneficiare di una misura alternativa di maggiore favore. Infatti, tali lavoratrici continuano ad accedere, fino al compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, all’esonero totale dei contributi previdenziali a loro carico, introdotto dall’articolo 1, comma 180, della legge di Bilancio 2024 (legge 30 dicembre 2023, n. 213).
Per accedere al Nuovo bonus mamme, la lavoratrice deve essere madre di:
Sono inclusi i figli adottivi e quelli in affidamento preadottivo.
Il requisito si considera soddisfatto se presente al 1° gennaio 2025 o se maturato entro il 31 dicembre 2025; ad esempio, nel caso di nascita del secondo o terzo figlio nel corso dell’anno, il diritto decorre dal mese della nascita.
Il diritto non viene meno in caso di decesso del minore o di affidamento esclusivo al padre, mentre restano esclusi i figli per i quali sia cessata la responsabilità genitoriale.
Il bonus è riconosciuto alle madri:
Per le lavoratrici dipendenti, il diritto sussiste solo per i mesi di effettiva vigenza del rapporto di lavoro; sono inclusi i rapporti a tempo determinato, intermittente o in somministrazione.
Per le lavoratrici autonome, il bonus è riconosciuto in relazione ai mesi di iscrizione alla Cassa o fondo di riferimento nell’anno 2025, ovvero – per le iscritte alla Gestione separata – per i periodi di effettiva attività lavorativa di competenza dell’anno 2025.
Sono invece escluse le titolari di cariche sociali e le imprenditrici non iscritte all’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) o alle forme previdenziali sostitutive o esclusive.
Un aspetto rilevante riguarda le madri con tre o più figli.
Per queste lavoratrici, il Nuovo bonus mamme non spetta nei mesi in cui sia in essere, anche in parte, un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, anche solo per parte del mese. Ciò perché, per tali soggetti, opera già l’esonero totale dei contributi IVS a loro carico, previsto dall’articolo 1, comma 180, della legge di Bilancio 2024 (L. n. 213/2023).
Ne consegue che, in caso di trasformazione di un contratto da tempo determinato a indeterminato, il diritto al Nuovo bonus mamme cessa a partire dal mese della trasformazione.
La medesima esclusione dal Nuovo bonus mamme si applica anche ai rapporti di apprendistato, qualificati per legge come contratti a tempo indeterminato (art. 41, D.Lgs. n. 81/2015).
Il reddito complessivo (somma dei redditi) da lavoro (dipendente o autonomo) percepito nel 2025 non deve superare 40.000 euro lordi annui, come risultante ai fini dell’imposizione fiscale. Il superamento della soglia comporta l’esclusione dal beneficio.
Il bonus ammonta a 40 euro per ciascun mese o frazione di mese in cui è sussistente il rapporto o l’attività lavorativa, per un massimo di 12 mensilità (480 euro complessivi).
L’importo non è corrisposto mensilmente, bensì in un’unica soluzione nel mese di dicembre 2025, unitamente alla retribuzione del medesimo mese.
Nel caso in cui la domanda sia presentata in una data non utile per l’erogazione di dicembre, il pagamento potrà avvenire entro il mese di febbraio 2026, purché la domanda pervenga entro il 31 gennaio 2026.
Alla luce della disciplina illustrata, la circolare INPS n. 139 del 28 ottobre 2025 propone una serie di esempi pratici finalizzati a chiarire i criteri di spettanza temporale del Nuovo bonus mamme in relazione alle diverse situazioni familiari e lavorative delle beneficiarie.
In primo luogo, la misura spetta alla lavoratrice che, alla data del 1° gennaio 2025, sia madre di due figli, a prescindere dalla tipologia del rapporto di lavoro (sia esso a tempo determinato o indeterminato). In tal caso, il beneficio è riconosciuto fino al mese in cui il secondo figlio compie dieci anni; ad esempio, se il compleanno ricorre nel mese di settembre, il bonus è corrisposto per il periodo da gennaio a settembre 2025.
Analoga regola si applica alle madri con tre figli, titolari di un rapporto di lavoro a tempo determinato o di un’attività autonoma. Il bonus è riconosciuto fino al mese del diciottesimo compleanno del figlio più piccolo; pertanto, se quest’ultimo compie 18 anni a novembre, l’integrazione spetta da gennaio a novembre 2025.
La misura si estende anche ai casi in cui il requisito del numero di figli si perfezioni nel corso dell’anno. Ad esempio, una lavoratrice con un solo figlio al 1° gennaio 2025, che dia alla luce il secondo figlio in aprile, matura il diritto al bonus dal mese della nascita, con spettanza da aprile a dicembre 2025.
Un diverso effetto si produce per le madri di due figli con contratto a tempo indeterminato che, durante l’anno, diventino madri di un terzo figlio. In tal caso, il diritto al bonus cessa dal mese della nascita del terzo figlio, poiché, a partire da quel momento, la lavoratrice rientra nella categoria delle madri con tre o più figli e, in quanto titolare di rapporto stabile, può beneficiare dell’esonero totale dei contributi previdenziali IVS previsto dall’articolo 1, comma 180, della legge di Bilancio 2024.
Il bonus, invece, non spetta alle madri con tre figli titolari di un contratto a tempo indeterminato, poiché per esse resta applicabile esclusivamente la misura contributiva agevolata (esonero IVS).
Analogo principio si applica alle situazioni in cui il rapporto di lavoro, inizialmente a tempo determinato, venga trasformato in contratto a tempo indeterminato: in tal caso, il diritto al bonus sussiste fino al mese precedente la trasformazione (ad esempio, da gennaio a giugno 2025 se la conversione avviene a luglio), dopodiché la lavoratrice potrà fruire dell’esonero contributivo.
Infine, il beneficio non è riconosciuto qualora la lavoratrice sia madre di figli tutti maggiorenni, ossia di età superiore ai diciotto anni, poiché viene meno il requisito anagrafico previsto dalla norma. In tale ipotesi, la lavoratrice non rientra neppure tra i soggetti che possono accedere all’esonero totale dei contributi previdenziali.
Il beneficio è riconosciuto a domanda, da presentarsi esclusivamente all’INPS attraverso i canali telematici istituzionali: portale istituzionale dell’INPS, autenticandosi con SPID, CIE, CNS o eIDAS; Contact Center o Patronati.
Il termine ordinario per la presentazione è di 40 giorni dalla pubblicazione della circolare, ossia entro il 7 dicembre 2025.
Le lavoratrici che maturano i requisiti successivamente potranno presentare la domanda fino al 31 gennaio 2026.
La domanda deve contenere una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (ai sensi del D.P.R. n. 445/2000) con la quale la richiedente attesta:
Per ciascun figlio devono essere indicati i dati anagrafici e il codice fiscale, allegando – ove necessario – la documentazione comprovante la filiazione o l’affidamento. Per le lavoratrici straniere, la documentazione dovrà essere prodotta con documento pubblico apostillato o legalizzato, secondo Paese di appartenenza.
All’atto di presentazione della domanda deve essere altresì indicata la modalità di pagamento, che avverrà mediante accredito su conto corrente bancario o postale (IBAN) o tramite bonifico domiciliato.
Il sistema è integrato con la piattaforma SUGI (Sistema Unico di Gestione IBAN), che consente di utilizzare un IBAN già registrato presso l’Istituto. Per conti esteri in area SEPA, deve essere allegato il modulo MV70 di identificazione finanziaria.
L’INPS sottoporrà le domande a controlli, anche successivi all’erogazione. In caso di dichiarazioni false o mendaci, sono previste la decadenza dal beneficio, il recupero delle somme indebitamente percepite e la segnalazione all’Autorità giudiziaria, ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000.
Il Nuovo bonus mamme è espressamente escluso dalla base imponibile ai fini IRPEF, in quanto non concorre alla formazione del reddito complessivo (art. 8 del TUIR).
Inoltre, non rileva ai fini del calcolo dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE).
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