Modifiche CAD Disamina del Notariato

Pubblicato il 22 settembre 2016

Dopo la pubblicazione ufficiale il 13 settembre scorso del Dlgs n. 179/2016, che ha modificato il Codice dell'amministrazione digitale (decreto legislativo 82/2005), è intervenuto il Consiglio Nazionale del Notariato con la pubblicazione di un documento in cui viene riportata una disamina delle principali novità di interesse notarile.

Gli aspetti più importanti su cui si sofferma il Notariato, sopratutto per le implicazioni civilistiche, sono quelli relativi all'articolo 1 “La nozione di documento informatico”, al 21 “Documento informatico e forma scritta”, al 22 “Copie ed originali unici”, all'articolo 23 “Copie e glifo” e al 64 “SPID - Sistema Pubblico di Identità Digitale”.

Documento informatico, nuovo concetto

Con la modifica all'articolo 1 del CAD viene introdotta una nuova nozione del concetto di “documento informatico”, con il fine di salvaguardare la specificità del documento giuridicamente rilevante rispetto alla documentazione elettronica in generale.

Nella nota del Notariato si riporta una prima classificazione dei documenti informatici giuridicamente rilevanti, distinguendo tra essi:

- i documenti informatici contenenti rappresentazioni e riproduzioni che non si risolvono in un testo grafico e che rimangono disciplinati dal codice civile;
- i documenti informatici contenenti un testo che sono diversamente disciplinati a seconda che siano privi di sottoscrizione (articolo 20 CAD) o se siano sottoscritti con un qualche tipo di firma elettronica (articolo 21 CAD).

Secondo i Notai resta impregiudicato in quale misura la possibilità data dall'informatica di sottoscrivere non solo contenuti testuali ma anche sonori o multimediali, sia in grado di modificare le norme civilistiche sull'efficacia probatoria ed il concetto di forma scritta applicabile al documento informatico in generale.

Documento informatico e forma scritta

La novità che più interessa i Notai è il valore di forma scritta attribuito al documento informatico sottoscritto con firma elettronica (art. 21), a differenza della vecchia formulazione – ritenuta più equilibrata dal Notariato - che lasciava al giudice libera valutazione sull’idoneità del documento sottoscritto con firma elettronica a integrare il requisito della forma scritta.

Nella nota si mette in evidenza come all’interno del perimetro della firma elettronica rientrano varie fattispecie, molto diverse fra loro per caratteristiche tecniche, a cui non può essere attribuita la medesima valenza giuridica, per il solo fatto di non rientrare nelle più specifiche categorie di firma avanzata, digitale, qualificata. Pertanto, rimane invariata, come nel testo previgente, la necessità di utilizzare la firma qualificata o digitale per i contratti per i quali la forma scritta è richiesta a pena di nullità.

Conclude, così, la disamina del Notariato che “all’interno del perimetro della “forma scritta”, in cui ci si ritrova tutte le volte che sia presente un qualunque tipo di sottoscrizione elettronica, è in concreto il tipo di firma utilizzato che determina la valenza giuridica del documento. Nel caso di utilizzo di firma elettronica semplice si avrà, però, una sorta di forma scritta “minore” (..) e che non è sufficiente a concludere contratti per cui essa sia richiesta a pena di nullità”.

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