Nuovo codice tributo per aumento della maxisanzione e delle sanzioni su orario di lavoro

Pubblicato il 25 luglio 2014 L’art. 14 del D.L. n. 145/2013, convertito dalla Legge n. 9/2014, ha aumentato del 30% la c.d. maxisanzione per il lavoro nero ed ha raddoppiato le sanzioni su limite massimo dell’orario settimanale medio, riposo settimanale e giornaliero.

Sempre il medesimo art. 14, comma 1, prevede che i maggiori introiti derivanti dall'incremento delle suddette sanzioni vanno versati in un apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo sociale per occupazione e formazione nonché ad apposito capitolo dello Stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, destinato ad una maggiore efficacia della vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale e alla realizzazione di iniziative di contrasto del lavoro sommerso e irregolare.

Stante quanto sopra, l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 70/E del 24 luglio 2014, ha comunicato il codice tributo per consentire il versamento, tramite il modello F23, delle suddette somme.

Il nuovo codice tributo è il “79AT”, denominato “Maggiorazioni delle sanzioni amministrative di cui all’art. 14, c. 1, lett. b) e c) – D.l. 23 dicembre 2013, n. 145”.

Inoltre, chiarisce l’Agenzia, in sede di compilazione del modello di versamento F23:

- nel campo 6 “codice ufficio o ente”, va indicato il codice “VXX”, dove XX è sostituito dalla sigla automobilistica della provincia di appartenenza dell’ufficio competente territorialmente;

- nel campo 10 “estremi dell’atto o del documento”, vanno indicati gli estremi dell’atto con il quale si richiede il pagamento;

- nel campo 11 “codice tributo”, va indicato il codice tributo “79AT”.
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