Nuovo Decreto su immigrazione, protezione internazionale e sicurezza

Pubblicato il 06 ottobre 2020

Durante il Consiglio dei ministri di ieri, 5 ottobre 2020, è stato approvato il testo di un Decreto legge che, su proposta del Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte e del ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, introduce disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, sicurezza delle città.

Immigrazione: riscritta la disciplina sui permessi di soggiorno

Viene in primo luogo riscritta la disciplina sull’immigrazione, anche attraverso la previsione di disposizioni sui requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno per esigenze di protezione del cittadino straniero.

Tra le ipotesi che impediscono l’espulsione e il respingimento viene aggiunto, al rischio che il rimpatrio determini torture, anche il rischio che lo straniero sia sottoposto a trattamenti inumani o degradanti.

L’espulsione è vietata anche nei casi di rischio di violazione del diritto al rispetto della privata e familiare dello straniero: in tali ipotesi, è previsto il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.

Altre previsioni riguardano la convertibilità dei permessi di soggiorno rilasciati per altre ragioni in permessi di lavoro: vengono aggiunti, nel novero dei permessi convertibili, quelli di protezione speciale, calamità, residenza elettiva, acquisto della cittadinanza o dello stato di apolide, attività sportiva, lavoro di tipo artistico, motivi religiosi e assistenza ai minori.

Nuovo sistema accoglienza-integrazione

A seguire, le nuove disposizioni intervengono a riformare il sistema di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale e dei titolari di protezione: viene creato il nuovo “Sistema di accoglienza e integrazione”.

Sulla base di questo impianto, le attività di prima assistenza continueranno a svolgersi presso i centri governativi ordinari e straordinari mentre, successivamente, le prestazioni si effettueranno su due livelli, il primo dedicato ai richiedenti protezione internazionale, il secondo rivolto a coloro che ne sono già titolari, con servizi aggiuntivi, destinati a favorire l’integrazione.

Divieto di transito delle navi: via le maxi-sanzioni

Altre previsioni sono dedicate ai limiti all’ingresso e transito di unità navali in acque territoriali italiane.

In primo luogo, si prevede che in presenza di motivi di ordine e sicurezza pubblica o di violazione delle norme sul traffico di migranti via mare, il provvedimento di divieto sia adottato, su proposta del ministro dell’Interno, di concerto con il ministro della Difesa e con il ministro delle Infrastrutture, previa informazione al Presidente del Consiglio.

Per le operazioni di soccorso, il divieto non si applicherà nei casi in cui vi sia stata la comunicazione al centro di coordinamento ed allo Stato di bandiera e siano rispettate le indicazioni della competente autorità per la ricerca ed il soccorso in mare.

In caso di violazione del predetto divieto, viene richiamata la disciplina vigente del Codice della navigazione, che prevede la reclusione fino a due anni e una multa da 10mila a 50mila euro.

Sono invece eliminate le maxi sanzioni amministrative, da un minimo di 250 mila euro a un massimo di 1 milione, introdotte dai precedenti Decreti Salvini.

Sicurezza delle città: daspo urbano, stretta contro risse e spaccio online

Il nuovo testo contiene, infine, disposizioni volte a rafforzare la sicurezza pubblica, implementando le misure del divieto di ingresso nei pubblici esercizi e nei locali di pubblico trattenimento o nelle loro adiacenze.

E’ quindi rafforzato lo strumento del cosiddetto “Daspo urbano”: il Questore potrà applicare il divieto di accesso nei locali pubblici anche nei confronti dei soggetti che abbiano riportato una o più denunce o una condanna non definitiva, nel corso degli ultimi tre anni, relativamente alla vendita o cessione di sostanze stupefacenti o psicotrope.

La violazione di questo divieto sarà sanzionata con la reclusione da sei mesi a due anni e la multa da 8mila a 20mila euro.

Stretta anche per quel che concerne il contrasto al fenomeno dello spaccio di stupefacenti attraverso siti web: il meccanismo dell’oscuramento – già utilizzato nella lotta alla pedopornografia online – viene ammesso anche nei confronti di quei siti che si ritengano utilizzati per la commissione di reati di droga.

Vengono inoltre inasprite le pene per i soggetti coinvolti in risse: la semplice partecipazione ad una di esse, quando qualcuno venga ucciso o riporti lesioni personali, diventa punibile con la reclusione da sei mesi a sei anni.

Per finire, si prevede l’introduzione di disposizioni volte a rendere maggiormente efficiente l’esercizio delle attività del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale e vengono rafforzate le sanzioni applicate in caso di comunicazioni dei detenuti sottoposti alle restrizioni di cui all’articolo 41-bis.

E' così introdotta, nello specifico, una nuova fattispecie di reato che punisce chi introduce o detiene all’interno di istituti penitenziari telefoni cellulari o dispositivi mobili di comunicazione.

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