Nuovo modello di comunicazione per il Bonus Sud

Pubblicato il 03 gennaio 2018

Per i richiedenti il credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno (Bonus Sud) è a disposizione un nuovo modello di comunicazione che ha accolto le modificazioni avvenute in sede di normativa europea ed in materia di documentazione antimafia.

Il provvedimento dell’agenzia delle Entrate prot. 306414  del 29 dicembre 2017 modifica il precedente modello di comunicazione – approvato con provvedimento agenziale del 14 aprile 2017 - per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel mezzogiorno di cui all’articolo 1, commi da 98 a 108, della L. n. 208/2015.

Normativa europea

Il 20 giugno 2017 è stato pubblicato nella GUUE il Regolamento UE 2017/1084 recante modifiche al Regolamento 651/2014 che ha avuto effetto sui regimi di aiuti a finalità regionale agli investimenti.

In particolare, non sono più esclusi dal campo di applicazione degli aiuti a finalità regionale i soggetti che, nei due anni precedenti la domanda di aiuti agli investimenti, avevano chiuso una stessa attività o un’attività analoga nel SEE o che avevano concretamente in programma di farlo entro 2 anni dal completamento dell’investimento.

Viene però introdotto un nuovo obbligo: il soggetto che presenta domanda di aiuti a finalità regionale agli investimenti deve dare conferma di non aver effettuato una delocalizzazione verso lo stabilimento in cui deve svolgersi l'investimento iniziale per il quale è richiesto l'aiuto nei due anni precedenti la domanda di aiuto. Inoltre, deve impegnarsi a non farlo nei due anni successivi al completamento dell’investimento iniziale per il quale è richiesto l’aiuto.

Per quanto riguarda la valenza delle modifiche, il provvedimento del 29 dicembre 2017 spiega che ogni regime di aiuti esentato a norma delle disposizioni del Regolamento applicabili al momento dell’entrata in vigore del regime, in caso di modifica del Regolamento, rimane esentato per un periodo transitorio di sei mesi, che scade il 10 gennaio 2018.

Pertanto, l’utilizzo della versione aggiornata del modello viene fissato a partire dall’11 gennaio 2018.

Documentazione antimafia

Sono apportate variazioni riguardanti l'elenco dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia, in ricezione delle indicazioni fornite dalle Prefetture sull'applicazione del D.lgs 159/2011, in materia di documentazione antimafia.

La documentazione antimafia va presentata anche da parte del responsabile tecnico, del preposto alla gestione tecnica, da tutti i membri del collegio sindacale compresi i supplenti, dai responsabili di sede secondaria o di stabile organizzazione in Italia di soggetto non residente.

Si chiarisce che per “familiari conviventi” si intende chiunque conviva (purché maggiorenne) con i soggetti da controllare, ex art. 85 del D.Lgs n. 159/2011.

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