L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 41 del 20 febbraio 2025, con la quale fornisce importanti chiarimenti in merito all’applicazione del nuovo regime agevolativo per i lavoratori impatriati, disciplinato dall’articolo 5 del Decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209.
La normativa prevede significativi incentivi fiscali per i lavoratori che trasferiscono la propria residenza in Italia a partire dal periodo d’imposta 2024, introducendo specifiche condizioni per l’accesso ai benefici. In particolare, il documento di prassi affronta il tema del requisito minimo di permanenza all’estero richiesto ai fini dell’agevolazione, con particolare riferimento ai lavoratori che, dopo un’esperienza lavorativa fuori dall’Italia, rientrano per prestare attività per un datore di lavoro appartenente al medesimo gruppo societario.
Di seguito esaminiamo il caso specifico analizzato dall’Agenzia delle Entrate e le conclusioni cui è giunta
La norma di riferimento è quella introdotta dall’articolo 5 del Decreto legislativo n. 209 del 27 dicembre 2023.
Dal 2024, il nuovo regime agevolativo per i lavoratori impatriati prevede una significativa riduzione dell’imponibile fiscale per chi trasferisce la residenza in Italia.
Il beneficio consiste nella possibilità di assoggettare a tassazione solo il 50% dei redditi di lavoro dipendente, assimilati e di lavoro autonomo, fino a un massimo di 600.000 euro annui, purché vengano rispettati specifici requisiti.
Le principali condizioni per accedere all’agevolazione sono:
A partire dall’anno 2024 sono previste una serie di novità per il regime agevolativo, quali:
Questa normativa rappresenta un’evoluzione del regime precedente, introducendo criteri più stringenti ma anche nuove opportunità per i lavoratori altamente qualificati che intendono rientrare in Italia.
Il caso sottoposto all'attenzione del Fisco riguarda un cittadino italiano trasferitosi in Francia nel 2018, dopo aver lavorato in Italia tra il 2015 e il 2018 per due diversi datori di lavoro. In particolare, nel 2015 e 2016 aveva lavorato per una società appartenente a un gruppo aziendale, mentre nel 2017 e 2018 aveva cambiato datore di lavoro prima di trasferirsi all'estero. Successivamente, in Francia, ha prestato servizio presso una società appartenente allo stesso gruppo della società per cui aveva lavorato in Italia nel 2015 e 2016.
Ora, il contribuente ha manifestato l’intenzione di rientrare in Italia nel gennaio 2025 per lavorare nuovamente presso la società italiana del 2015-2016, la quale fa parte dello stesso gruppo della società francese presso cui ha lavorato fino al suo rientro. Il suo dubbio riguarda la corretta determinazione del periodo minimo di residenza all’estero richiesto per poter accedere al nuovo regime agevolativo per gli impatriati. In particolare, ha chiesto all'Agenzia delle Entrate se, avendo trascorso sei anni in Francia, possa beneficiare dell’agevolazione dal 2025, o se, considerato il legame con lo stesso gruppo societario, sia necessario prolungare la permanenza all’estero a sette anni per poter accedere al regime agevolato.
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 41 del 20 febbraio 2025, ha chiarito l’interpretazione della locuzione «prima del suo trasferimento all’estero» contenuta nell’articolo 5 del D.Lgs. 209/2023, fondamentale per determinare il periodo minimo di permanenza all’estero richiesto ai lavoratori impatriati per accedere al nuovo regime agevolato.
In generale, per beneficiare dell’agevolazione fiscale, il lavoratore deve risiedere all’estero nei tre periodi d’imposta precedenti il rientro in Italia. Tuttavia, se il lavoratore torna a lavorare per il medesimo datore di lavoro (o un’azienda dello stesso gruppo) per cui aveva già lavorato all’estero o in Italia prima di espatriare, il requisito minimo di residenza all’estero si allunga a sei o sette anni, a seconda delle circostanze:
Nel caso sottoposto all’attenzione del Fisco, il contribuente:
L’Agenzia conclude quindi che, soddisfatti gli altri requisiti previsti dalla normativa, il contribuente potrà beneficiare del regime agevolato degli impatriati a partire dal 2025.
La ratio della norma è quella di richiedere un periodo più lungo per i lavoratori che mantengono una continuità lavorativa con lo stesso gruppo aziendale tra il periodo pre-trasferimento e il rientro in Italia.
La Tabella seguente riepiloga le condizioni di applicazione del regime agevolato in base alla durata della permanenza all’estero.
Condizione | Periodo Minimo di Residenza all’Estero | Criterio per la Coincidenza |
---|---|---|
Il lavoratore non era impiegato in Italia per lo stesso soggetto (o gruppo) prima di trasferirsi all’estero | 6 anni | Il lavoratore, prima di partire, ha lavorato per un datore di lavoro diverso rispetto a quello per cui ha lavorato all’estero |
Il lavoratore era impiegato in Italia per lo stesso soggetto (o gruppo) prima del trasferimento all’estero | 7 anni | Il lavoratore, prima della partenza, ha lavorato in Italia per lo stesso soggetto (o gruppo) per cui ha lavorato all’estero |
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