Obbligazioni Lehman: non è responsabile la banca che ha curato gli acquisti

Pubblicato il 15 dicembre 2009
Con sentenza del 5 novembre 2009, il Tribunale di Venezia ha rigettato la domanda con cui una donna chiedeva che fosse dichiarata la nullità dell'ordine di acquisto di obbligazioni Lehman da lei sottoscritto e che le venisse restituita la somma investita pari a 30.000 euro da parte della banca che aveva curato l'acquisto. L'attrice sosteneva che la banca avesse violato gli obblighi informativi su di essa incombenti sulla base della legislazione a tutela del risparmio.

Per i giudici milanesi, tuttavia, la condotta della banca doveva ritenersi immune da censure in quanto il default dell'emittente Lehman era stato del tutto imprevisto ed imprevedibile anche da parte delle agenzie di rating la cui attività è prettamente volta alla valutazione del merito del credito in termini di solvibilità delle società pubbliche e private degli stati. La banca convenuta – si legge nella sentenza - non aveva infatti alcun osservatorio privilegiato al cospetto dell'emittente né vantava, nei confronti di quest'ultimo, una posizione creditoria che la legittimasse, eventualmente, ad avere accesso alla sua contabilità.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Scadenza 16 marzo per l’invio di CU e consegna al percipiente

13/03/2026

Telecamere per multe stradali non a norma privacy: sanzione del Garante

13/03/2026

Rimborso IVA UE: errore nella trasmissione non fa perdere il diritto

13/03/2026

Ravvedimento speciale CPB, ultima chiamata

13/03/2026

Responsabilità del commercialista per violazioni della società

13/03/2026

Rating di legalità: nuovo regolamento dal 16 marzo 2026

13/03/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy