Banca tenuta ad obblighi informativi anche con operatori qualificati

Pubblicato il 24 dicembre 2020

L'attribuzione della qualità di operatore qualificato non esime la banca dall'osservanza degli obblighi informativi imposti dall'articolo 21 e 23 del Testo unico della finanza: nel caso in cui venga convenuta in giudizio, è tenuta a provare di aver agito con la specifica diligenza richiesta.

Prova, questa, che i giudici di secondo grado avevano ritenuto non fornita da un istituto di credito, convenuto nell’ambito di una vicenda attivata da una Srl al fine del riconoscimento della responsabilità extracontrattuale e precontrattuale della banca, ovvero della nullità o dell'annullamento di un’operazione finanziaria che aveva sottoscritto per tramite di quest'ultima.

Nella specie, era stato ritenuto che la banca non avesse fornito la dimostrazione della specifica diligenza richiesta, posto che non aveva nemmeno prodotto il contratto sottostante di finanziamento.

Banca non deposita il contratto di finanziamento? Prova della specifica diligenza non raggiunta

Con sentenza n. 29107 del 18 dicembre 2020, la Corte di cassazione, Sezioni Unite civili, ha confermato la decisione di merito, giudicando il motivo di doglianza specificamente sollevato dalla banca ricorrente come inammissibile: l’istituto di credito, nel sostenere che la decisione impugnata non avrebbe considerato le caratteristiche soggettive dell'operatore con cui la banca aveva interagito, nonché l'originaria indisponibilità materiale del contratto di finanziamento, non si era, in realtà, cimentato con la precisa motivazione svolta dalla Corte d'appello.

Quest’ultima, invero, aveva evidenziato:

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