Obbligo assicurativo contro i rischi catastrofali: chiarimenti Ania

Pubblicato il 26 marzo 2025

A pochi giorni dalla scadenza del 31 marzo 2025, prevista per l'adempimento dell'obbligo assicurativo contro i rischi catastrofali (articolo 1, commi 101-111, Legge di Bilancio 2024, n. 213 del 30 dicembre 2023), l'ANIA ha pubblicato sul proprio sito web il 22 marzo 2025 delle FAQ per chiarire alcuni aspetti della normativa.

Sfumata proroga dell'adempimento

La lacunosa normativa vigente ha spinto alcuni parlamentari a presentare un emendamento al decreto bollette in Commissione attività produttive della Camera per prorogare l’adempimento a ottobre 2025. Tuttavia, durante l'esame del testo è stato bocciato lo slittamento.

Soggetti obbligati e beni coinvolti

L'obbligo coinvolge tutte le imprese con sede legale o una stabile organizzazione in Italia, in relazione ai danni derivanti da calamità naturali e altri eventi catastrofici che si verificano nel territorio nazionale, rispetto a terreni, edifici, impianti, macchinari e attrezzature industriali e commerciali registrati nel bilancio delle imprese.

ATTENZIONE: Sono esclusi i beni immobili abusivi o costruiti in assenza delle autorizzazioni previste dalla legge.

Obblighi per gli affittuari dei beni

Si è già chiarito che nel caso di beni – inclusi edifici, impianti e attrezzature – dati in locazione, il conduttore o utilizzatore, qualora il proprietario non abbia già attivato una polizza, è tenuto a sottoscrivere l'assicurazione obbligatoria.

Intervento dell'ANIA e FAQ

L'Ania è intervenuta, come accennato, pubblicando alcune FAQ volte a fornire chiarimenti riguardo a vari aspetti, tra cui: la corretta definizione degli eventi catastrofali, i soggetti obbligati, gli obblighi degli affittuari dei beni, i tempi di stipula delle polizze attive e altri dettagli.

In particolare, l'Ania ha precisato cosa si intende esattamente per eventi naturali coperti dalla polizza, definendo con chiarezza fenomeni come alluvioni e frane, e specificando anche cosa non rientra sotto queste definizioni.

Cosa si intende per alluvione, inondazione ed esondazione?

La polizza dovrà includere la seguente definizione per questi eventi:

"Fuoriuscita d’acqua, che può comportare anche il trasporto o la mobilizzazione di sedimenti, anche di alta densità, fuori dai confini naturali di fiumi, bacini naturali o artificiali, argini di corsi d’acqua, laghi e bacini, anche temporanei, e da sistemi di drenaggio artificiale, causata da fenomeni atmosferici naturali."

Cosa si intende per sisma?

La polizza dovrà riportare la definizione di questo evento come segue:

"Movimento improvviso e violento della crosta terrestre causato da forze interne, a condizione che i beni assicurati siano situati in una zona identificata tra quelle colpite dal sisma, come stabilito dalle autorità competenti e localizzato dalla Rete sismica nazionale dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) in relazione all'epicentro del terremoto."

Cosa si intende per frana?

La polizza dovrà comprendere la seguente definizione per questo fenomeno:

"Scivolamento, distacco o movimento rapido di terra, roccia o detriti lungo un pendio o su un intero rilievo sotto l’effetto della gravità, inclusi smottamenti di terreni e rocce che non siano necessariamente causati da infiltrazioni d’acqua."

Eventi esclusi dalla polizza obbligatoria

Non possono essere considerati “alluvione/inondazione/esondazione”, e quindi sono esclusi dalla polizza obbligatoria, i seguenti eventi:

• la mareggiata;
• la marea;
• il maremoto;
• la penetrazione di acqua marina;
• la variazione della falda freatica;
• l’umidità;
• lo stillicidio;
• il trasudamento;
• l’infiltrazione e l’allagamento dovuto dall’impossibilità del suolo di drenare e/o assorbire l’acqua e conseguente accumulo causato da piogge brevi ma di elevatissima intensità (cosiddette “bombe d’acqua”).

NOTA BENE: Sono sempre escluse nella polizza obbligatoria le spese di demolizione e di sgombero.

Scadenza per l'adeguamento delle polizze alle nuove normative

La normativa stabilisce che le compagnie assicurative dovranno aggiornare i propri prodotti in conformità alle disposizioni previste dal decreto entro il 31 marzo 2025.
Invece, per le polizze in corso, l’adeguamento dovrà avvenire al momento del rinnovo o al primo pagamento successivo.

Ad esempio, se una polizza con scadenza annuale è stata stipulata il 24 febbraio 2025, l’adeguamento alle nuove disposizioni avverrà il 24 febbraio 2026.

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