Obbligo assicurativo per i familiari coadiutori dei farmacisti

Pubblicato il 15 febbraio 2011 In merito alla richiesta di spiegazioni circa il comportamento da tenere nei casi di mancato versamento dei contributi alla Gestione degli esercenti attività commerciali dei familiari coadiutori del farmacista, non iscritti all’albo professionale, che collaborano con carattere di abitualità e prevalenza nell’impresa familiare e che operano nelle farmacie dove si vendono anche prodotti non medicinali, l’Inps ha rilasciato il messaggio n. 3605/2011.

L’Istituto aveva sostenuto l’iscrivibilità alla Gestione degli esercenti attività commerciali dei suddetti soggetti, a condizione che non sussista un rapporto di lavoro subordinato. Nel tempo, tale posizione ha spinto ad attuare comportamenti non uniformi che, in virtù anche della peculiarità della fattispecie, hanno portato a ritenere che le sanzioni applicabili per mancato adempimento dell’obbligo assicurativo potessero essere ridotte ai sensi dell’articolo 116, comma 15, della legge n. 388 del 2000.

Ne è scaturito un copioso contenzioso, per risolvere il quale l’Inps ha deciso di intervenire nuovamente, assumendo come spartiacque la pronuncia della Corte di Appello di Torino del 28 marzo 2008, successivamente alla quale la giurisprudenza di merito ha assunto un orientamento univoco riscontrabile su tutto il territorio nazionale.

Di qui, la decisione dell’Istituto di accogliere le istanze di riduzione delle sanzioni per debiti insorti in data antecedente alla pronuncia, e di calcolare le sanzioni secondo il regime ordinario su quelli insorti successivamente. Dunque, sono oggetto di riduzione le sanzioni relative a contributi la cui competenza è riferita a periodi fino al 31 dicembre 2007.

La riduzione delle sanzioni civili, inoltre, è accoglibile per i contenziosi non ancora definiti, a condizione che:

sia presentata apposita istanza motivata in cui vi è il riconoscimento del debito contributivo esistente in via amministrativa e giudiziaria;
venga versata la contribuzione dovuta in unica soluzione o con l'avvio di una formale rateazione;
non vi siano, in capo al richiedente, altri debiti diversi da quelli connessi alla fattispecie in esame.

Il messaggio conclude ricordando che il termine ultimo per presentare l’istanza di riduzione è fissato al 31 marzo 2011.
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