Obbligo assicurazione avvocati. La Polizza in convenzione con il CNF

Pubblicato il 11 ottobre 2017

Il Consiglio nazionale forense ha reso noto che è stata siglata una convenzione, su scala nazionale, relativa all’aggiudicazione della gara inerente la “assicurazione della responsabilità civile professionale dell’avvocato e della responsabilità patrimoniale e infortuni ex lege”.

Dalla mattinata dell’11 ottobre 2017 - data a partire dalla quale, si ricorda, diventa obbligatorio, per gli avvocati, dotarsi di assicurazione RC professionale e infortuni – gli interessati potranno prendere visione e, eventualmente, sottoscrivere direttamente online la Polizza in convenzione, utilizzando apposito link sul sito web del Consiglio Nazionale Forense.

E’ quanto si apprende in una comunicazione del 10 ottobre 2017 del CNF a firma del presidente, Andrea Mascherin.

Il CNF ha, inoltre, reso disponibile un numero verde per ottenere ulteriori informazioni (n. 800 178 447), attivo dalle 14 dell’11 ottobre con i seguenti orari: dal lunedì al giovedì dalle ore 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.00; venerdì dalle ore 9.30 alle 12.30.

La Polizza in convenzione

L’aggiudicazione è stata deliberata dal CNF, nella seduta amministrativa del 22 settembre 2017, alla Compagnia AIG Europe, sulla base di una convenzione stipulata, che ha recepito le condizioni normative ed economiche contemplate nel bando di gara che richiedeva una polizza assicurativa a condizioni di particolare favore per gli avvocati e gli Ordini Professionali.

Fornita, dal Consiglio nazionale forense, anche una descrizione sintetica della Polizza, dove sono indicati i punti qualificanti della medesima.

Avvocati della Pa, basta la polizza sottoscritta dall’ente di appartenenza

Con particolare riferimento agli avvocati degli enti pubblici, si segnala che il Consiglio nazionale forense, con nota protocollo del 10 ottobre 2017, n. AMM/10/10/17 030116U, ha risposto ad una richiesta di delucidazioni avanzata dall’UNAEP, Unione nazionale degli avvocati degli enti pubblici, sancendo che gli avvocati che posseggano già polizza assicurativa ai sensi della loro peculiarità di avvocati dipendenti “non debbano procedere ad ulteriori adempimenti”.

La fattispecie di cui all’articolo 12 della legge professionale può dirsi soddisfatta – si legge, in particolare, nella nota del CNF - in caso di sottoscrizione della polizza di cui al CCNL, secondo le peculiarità tipiche del rapporto di servizio che lega l’avvocato all’ente di appartenenza.

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