Obbligo contraddittorio: tributi armonizzati e ragioni non pretestuose

Pubblicato il 06 settembre 2017

La Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 20799 del 5 settembre 2017, ribadisce l'assenza dell'obbligatorietà generale del contraddittorio preventivo per i tributi non armonizzati.

E decreta la legittimità di un accertamento a tavolino emesso senza il contraddittorio preventivo per maggiori Irpef e Irap (tributi interni, quindi non armonizzati).

Obbligo contraddittorio con condizioni

Condizioni per l'obbligatorietà:

Trova applicazione “nella fattispecie in esame - si legge nell'ordinanza - il principio espresso da ultimo dalle Sezioni unite di questa Corte con la sentenza 9 dicembre 2015, n. 24823 e ribadito dalla successiva giurisprudenza conforme …., secondo cui un obbligo generale di contraddittorio, la cui violazione comporti la nullità dell'atto, sussiste unicamente riguardo ai tributi armonizzati (n.d.r. ad es. l'Iva) e purché il contribuente enunci in concreto le ragioni che avrebbe inteso far valere al fine di valutare la natura non meramente pretestuosa dell'opposizione.”.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Precompilata 2026, guida Entrate online: accesso, invio, scadenze e novità

04/05/2026

Piano Casa del Governo, spinta all’housing sociale e investimenti privati

04/05/2026

Lavoro, salario giusto e rider: nuove regole e tutele

04/05/2026

Smart working: mancata informativa, stop al DURC per benefici normativi e contributivi

04/05/2026

Decreto Carburanti ter: nuove accise su benzina e gasolio dal 2 maggio 2026

04/05/2026

Responsabilità solidale negli appalti: F24 senza compensazione

04/05/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy