Obbligo contraddittorio: tributi armonizzati e ragioni non pretestuose

Pubblicato il 06 settembre 2017

La Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 20799 del 5 settembre 2017, ribadisce l'assenza dell'obbligatorietà generale del contraddittorio preventivo per i tributi non armonizzati.

E decreta la legittimità di un accertamento a tavolino emesso senza il contraddittorio preventivo per maggiori Irpef e Irap (tributi interni, quindi non armonizzati).

Obbligo contraddittorio con condizioni

Condizioni per l'obbligatorietà:

Trova applicazione “nella fattispecie in esame - si legge nell'ordinanza - il principio espresso da ultimo dalle Sezioni unite di questa Corte con la sentenza 9 dicembre 2015, n. 24823 e ribadito dalla successiva giurisprudenza conforme …., secondo cui un obbligo generale di contraddittorio, la cui violazione comporti la nullità dell'atto, sussiste unicamente riguardo ai tributi armonizzati (n.d.r. ad es. l'Iva) e purché il contribuente enunci in concreto le ragioni che avrebbe inteso far valere al fine di valutare la natura non meramente pretestuosa dell'opposizione.”.

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