Obbligo contributivo e socio di Srl. Necessaria la partecipazione al lavoro

Pubblicato il 25 settembre 2019

Obbligo contributivo e partecipazione in società di capitali è il tema sui cui è incentrata una pronuncia della cassazione.

In particolare, si afferma – con sentenza n. 23790 del 24 settembre 2019 - che non sussiste l’obbligo di versamento dei contributi Inps da parte del socio di Srl che non partecipa al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza.

Il tema è particolarmente sentito in quanto è prassi dell’Inps richiedere il pagamento dei contributi alla gestione IVS commercianti anche in presenza di redditi derivanti da quote di Srl, a prescindere dalla partecipazione personale al lavoro aziendale.

Infatti, secondo l’Inps, l’articolo 3-bis del Dl 384/1992 non limita i redditi imponibili solo a quelli derivanti dallo svolgimento di attività lavorativa imprenditoriale ma comprende la totalità dei redditi d’impresa: quindi redditi da capitale e dividendi costituiscono provvidenze a disposizione del lavoratore autonomo che ne migliorano le condizioni di vita ed utili per incrementare la prestazione pensionistica.

Obbligo contributivo per soci di Srl: solo con partecipazione al lavoro

Ma tale posizione dell’Istituto previdenziale non trova l’appoggio della Corte di cassazione.

Dal quadro normativo esistente – art. 3-bis, Dl 384/1992 e art. 1, commi 202 e 203 della L. n. 662/1996 – appare chiaro che per i soci di società commerciali l’obbligo contributivo sorge solo dalla partecipazione personale al lavoro aziendale.

Pertanto, i soci di Srl sono tenuti al versamento dei contributi Inps solo se gli stessi partecipano al lavoro dell’azienda con carattere di abitualità e prevalenza.

Al contrario, la sola partecipazione alle quote societarie, in assenza di relativa iscrizione contributiva del socio e senza svolgimento di attività prevalente ed abituale all’interno dell’azienda, non fa scattare il versamento dei contributi previdenziali.

Gli utili derivanti dall’essere socio di società di capitali non rientrano nella nozione di reddito d’impresa di cui all’art. 3-bis, Dl 384/1992, in quanto non ricadono nei redditi derivanti da attività d’impresa che danno titolo all’iscrizione alla Gestione commercianti.

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