Obbligo del DVR per il ricorso al lavoro intermittente

Pubblicato il 08 gennaio 2021

Con la nota 21 dicembre 2020, n. 1148, l'INL chiarisce quando può ritenersi adeguata la valutazione dei rischi per il ricorso al lavoro intermittente ovvero quando la stessa può dirsi incompleta e comportare la trasformazione del rapporto a tempo pieno e indeterminato.

In particolare, la predetta nota, formulata su istanza dell'Ispettorato interregionale del lavoro di Milano - su quesito formulato dall'ITL di Torino – si chiede alla Direzione centrale Coordinamento Giuridico dell'INL di conoscere se la conversione del rapporto di lavoro intermittente in rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato possa ricorrere solo ove il Documento di Valutazione dei Rischi sia totalmente assente ovvero anche nel caso in cui risulti carente di una apposita sezione dedicata ai lavoratori a chiamata.

Per verificare la legittimità tra ricorso al lavoro intermittente e DVR appare necessario ricostruire il combinato disposto dell'art. 14, comma 1, lett. c), Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81, con l'art. 28 e ss. del Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro. Sotto il profilo giuridico, infatti, l'art. 28, comma 1, prevede che la valutazione dei rischi debba riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, nonché quelli connessi ed eventuali differenze di genere, età, provenienza ovvero connessi a specifiche tipologie contrattuali attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro. Altresì, ai sensi del successivo art. 29, comma 3, il Documento di Valutazione dei Rischi deve essere rielaborato ogniqualvolta intervengano modifiche nel processo produttivo o nell'organizzazione del lavoro, anche con riferimento ai lavoratori intermittenti che, per loro natura, svolgono la prestazione in maniera discontinua e, dunque, con minor familiarità (...) con l'ambiente di lavoro a cagione della minore esperienza e della minore formazione, unite alla minore professionalità".

Ciò assunto, atteso che l'art. 14, comma 1, lett. c), del Testo Unico sui contratti di lavoro subordinato vieta il ricorso al lavoro intermittente nei casi in cui non sia stata effettuata la valutazione dei rischi, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ritiene che la carenza di un'apposita sezione dedicata ai lavoratori intermittenti non può precludere l'accesso a tale tipologia contrattuale con conseguente trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, ma è opportuno che i rischi individuati, valutati e classificati, unitamente alle idonee misure di prevenzione e protezione, non risultino correlati rispetto alle prestazioni lavorative rese con il contratto a chiamata, nemmeno sotto il profilo formativo.

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