Occupazione disabili. Procedura di esonero in Lombardia

Pubblicato il 20 gennaio 2015 La Regione Lombardia, con nota del 15 gennaio 2015, in riferimento all’esonero di cui all’art. 5, comma 2, Legge n. 68/1999 ed a seguito di comunicazione pervenuta in data 9 ottobre 2014 da parte della Direzione Regionale del Lavoro, al fine di evitare il generarsi di comportamenti difformi sul territorio, ha invitato le Amministrazioni Provinciali ad uniformarsi alle indicazioni operative espresse dal Ministero a seguito di richiesta di interpello avanzata da Confindustria.

In base a tali indicazioni, in via del tutto transitoria e in attesa di nuovi chiarimenti, l'esclusione dalla base di computo del personale impegnato in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio INAIL pari o superiore al 60 per mille, può essere effettuata senza operare alcun versamento nei confronti del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Autostrade e trafori: criteri per il premio di produttività

08/05/2024

CCNL Autostrade e trafori - Verbale di accordo del 23/04/2024

08/05/2024

Obbligo di repechage non rispettato, licenziamento illegittimo

08/05/2024

Decreto Coesione in Gazzetta. Nasce Resto al Sud 2.0

08/05/2024

Congedi per gravi necessità familiari: cosa dicono la legge e i ccnl

08/05/2024

Retribuzioni contrattuali primo trimestre 2024 in aumento: analisi Istat

08/05/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy