Oggetto Imprese sociali, Fondazioni adeguate al CTS

Pubblicato il 03 giugno 2021

Due nuove massime elaborate dal Consiglio notarile di Milano - Commissione Terzo settore - sono rispettivamente dedicate all’indicazione, in statuto, dell'oggetto delle imprese sociali e all’adeguamento al CTS dell’attività statutaria di una fondazione.

Imprese sociali. Come indicare l'oggetto sociale nello statuto e/o atto costitutivo

Il primo scritto (massima n. 7) riprende il discorso già intrapreso nella precedente massima n. 6 in tema di indicazione delle attività esercitate dall’Ente del terzo settore (ETS).

Questa volta si tratta dell’indicazione delle attività da parte delle imprese sociali, per le quali viene affermata la non necessaria riproduzione, nel relativo atto costitutivo e/o statuto, dell’esatta e letterale menzione delle attività, così come esse sono descritte nell'elenco tassativo contenuto nel comma 1 dell’art. 2 del D. Lgs. n. 112/2017, “potendo la formula lessicale scelta nella redazione dell'oggetto sociale discostarsi da quella legislativa, purché sia ad essa concettualmente riconducibile”.

Inoltre, l’atto costitutivo e lo statuto possono contenere solo alcune delle attività elencate all’interno di una delle lettere nelle quali si divide l’art. 2 del Decreto o “indicare congiuntamente attività descritte all’interno di lettere diverse”.

Il menzionato Decreto legislativo – osservano i notai - non pone, infatti, nessun limite al riguardo.

In base al paradigma legale contenuto nella normativa richiamata – si legge nella motivazione della massima - le finalità sono considerate di interesse generale soltanto se perseguite mediante l'esercizio di una o più della attività tipizzate.

Imprese sociali che operano con persone svantaggiate

Di seguito una precisazione: l'obbligo di conformare l'oggetto sociale all'elenco di attività contenuto nel comma 1 dell'art. 2 del D. Lgs. non sussiste per gli enti che esercitano attività di impresa mediante l'impiego di persone "svantaggiate", in misura non inferiore al 30% del totale dei lavoratori.

In queste ipotesi - per le quali l’attività esercitata è considerata in ogni caso di interesse generale indipendentemente dalla circostanza che essa appartenga o meno al novero di quelle tipizzate - gli statuti devono descrivere le attività che costituiscono l'oggetto in modo determinato e non generico, ma non sono tenute a riferirsi necessariamente all'elenco tessativo sopra menzionato.

Ciò che è comunque necessario, anche per queste imprese sociali, è che lo statuto determini in modo specifico che l'impresa persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in regime di assenza di scopo di lucro.

Fondazioni: delibera di adeguamento al CTS necessaria per ottenere la qualifica di ETS

La seconda massima (n. 8) concerne l’adeguamento dell’attività statutaria al Codice del Terzo settore da parte di una fondazione già iscritta nel registro delle persone giuridiche che intenda acquisire la qualifica di Ente del terzo settore.

Secondo lo scritto, la delibera con cui la Fondazione adegua lo statuto all’articolo 5 del CTS, mediante l’individuazione delle attività di interesse generale esercitate dall'ente in coerenza con il suo scopo, costituisce condizione per l'iscrizione al RUNTS.

Tale decisione, deliberata dal competente organo dell'ente, costituisce "modifica statutaria" e non "trasformazione" dello scopo ai sensi dell’art. 28 Codice Civile.

Si tratta di delibera necessaria per l’ottenimento della qualifica di ETS, esclusivamente soggetta al sindacato di omologazione del notaio rogante.

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