Oic 12 e 25: imposte da accertamento in E21

Pubblicato il 24 marzo 2015 La “Linea operativa contabile” n. 2 dell’area Politiche fiscali di Confindustria fornisce indicazioni circa i riflessi sul bilancio del pagamento a titolo definitivo di imposte, sanzioni ed interessi, a seguito della chiusura di una verifica fiscale o dell'uso di uno strumento deflativo del contenzioso.

Secondo i principi contabili Oic 12 e Oic 25, le imposte (dirette ed indirette) relative agli esercizi precedenti, compresi sanzioni ed interessi, vanno iscritte alla voce E21 (oneri straordinari), in apposita sottovoce.

La “linea operativa contabile 2” indica di separare in contabilità generale le imposte, le sanzioni e gli interessi anche per una successiva gestione fiscale ai fini Ires e Irap.

In base agli Oic 12 e 25, la contropartita patrimoniale del costo straordinario di E21 può essere costituita dalla voce B2 (Fondo per imposte, anche differite) oppure D12 (debiti tributari) tenuto conto delle caratteristiche della passività.

Diverse sono le conseguenze quando sussiste, nell’esercizio di definizione del contenzioso o dell’accertamento, un fondo imposte che può essere carente o eccedente rispetto all’ammontare dovuto.

Se è carente, la differenza va tra gli oneri straordinari per imposte relative a esercizi precedenti (voce E21); mentre se è eccedente, l’eventuale quota rimasta va imputata nei proventi straordinari (voce E20).

Per quanto riguarda gli interessi passivi relativi al contenzioso fiscale, Confindustria afferma essere deducibili ai fini Ires e non rientranti nella normativa ex articolo 96 del Tuir, posto che sono componenti reddituali non derivanti da un finanziamento volontariamente sottoscritto dall’impresa ovvero non sono interessi corrispettivi. Viceversa, se gli interessi passivi verso il fisco derivano da una rateizzazione volontaria nel versamento delle imposte, rientrano nell’articolo 96 del Tuir essendo una scelta libera dell’impresa.

Nota integrativa. Verso un doppio deposito?

 Con riferimento alla stesura della nota integrativa in formato Xbrl dei bilanci approvati dal 3 marzo, si segnala il sorgere di difficoltà date dal fatto che, secondo Cunsolo, membro del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e delegato al Cda dell’Associazione Xbrl Italia, il formato Xbrl sottintende conoscenze informatiche particolari che non tutti i dottori commercialisti operativi possono sapere.

La conseguenza è che il professionista decida di effettuare un doppio deposito, ossia una nota integrativa nel formato Xbrl ed una in Pdf. 
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Decreto PNRR e maxi sanzione per lavoro nero

02/05/2024

Bonus consulenza su quotazione PMI

02/05/2024

Tax credit quotazione PMI anche per il 2024

02/05/2024

Maxi sanzione per lavoro irregolare: le modifiche del Decreto PNRR

02/05/2024

Decreto PNRR convertito in legge: guida alle novità in materia di lavoro

02/05/2024

La NASpI decade se non si comunica il lavoro autonomo, anche preesistente

02/05/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy