OIC 16 revisionato, in aiuto delle società in difficoltà

Pubblicato il 04 settembre 2014 Approvata anche la versione definitiva del principio contabile OIC 16 "Immobilizzazioni materiali". Le variazioni apportate alla materia dall’Organismo italiano di contabilità rispetto alla stesura precedente hanno comportato un riordino generale dell’intera tematica, oltre che un miglior coordinamento con le disposizioni degli altri principi contabili nazionali OIC.

OIC 16

Obiettivo dell’OIC 16 è quello di disciplinare i criteri per la rilevazione, classificazione e valutazione delle immobilizzazioni materiali, oltre che indicare le informazioni da riportare nella Nota integrativa.

Con il restyling dell’OIC 16, rispetto alla versione rivista del settembre 2005, si è provveduto a chiarire alcuni aspetti applicativi degli ammortamenti; eliminare la previsione secondo cui l’ammortamento andava sospeso per cespiti non utilizzati per lungo tempo; riformulare la disciplina della capitalizzazione degli oneri finanziari per renderla più comprensibile e di facile applicazione; specificare che le immobilizzazioni materiali acquisite a titolo gratuito sono iscritte al presumibile valore di mercato al lordo dei costi accessori e precisare che le svalutazioni di immobilizzazioni rivalutate transitano per il conto economico, salvo diversa previsione legislativa.

Infine, è da tenere a mente che la parte riguardante la svalutazione per perdite durevoli è stata stralciata dal principio in oggetto, in quanto rientrante in un nuovo specifico principio contabile: l’OIC 9 “Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali”.

Società di comodo

Sempre nella versione riformulata del principio OIC 16 è, poi, rinvenibile una soluzione per le società che non svolgono più attività industriale o commerciale e che spesso si trovano in difficoltà con la normativa delle società di comodo, soprattutto nel caso in cui si trovino a detenere molti beni strumentali che di fatto non sono più utilizzati (esempio, gli immobili). In tal caso, applicando le percentuali di operatività e redditività di cui all’articolo 30 della Legge 724/1994, tali società sono costrette a versare imposte sul reddito figurativo anche se non svolgono alcuna attività.

Un aiuto concreto a tale problema è stato offerto dal revisionato principio contabile, che ha previsto la possibilità dello spostamento contabile dei beni strumentali non più utilizzati dall’attivo immobilizzato a quello circolante (rimanenze). Con l’uscita dall’attivo immobilizzato di tali cespiti, questi non vengono più presi in considerazione dal test per individuare la non operatività.
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