L’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) ha avviato, come specificato nel comunicato stampa del 1° aprile 2026, una consultazione pubblica sugli emendamenti al principio contabile OIC 32, dedicato agli strumenti finanziari derivati.
Le proposte, su cui è possibile inviare osservazioni fino al 31 maggio 2026, nascono nell’ambito della Post-Implementation Review dello standard e mirano a correggere alcune criticità emerse nella prassi applicativa.
Al centro dell’intervento vi è un obiettivo preciso: rendere la rappresentazione contabile più coerente con la realtà operativa delle imprese, soprattutto in settori caratterizzati da un uso strutturale dei derivati.
Uno dei cambiamenti più rilevanti riguarda la collocazione in conto economico dei derivati non designati in hedge accounting, ma utilizzati nella gestione aziendale per coprire rischi, in particolare il rischio di prezzo.
Attualmente, tali strumenti sono iscritti nella sezione finanziaria, mentre operazioni analoghe effettuate tramite contratti fisici confluiscono nell’area operativa. Questo disallineamento può generare una rappresentazione distorta della performance, come avviene tipicamente nelle imprese che operano nel trading di commodities.
Per superare questa criticità, l’OIC nel documento posto in consultazione il 1° aprile 2026 propone di introdurre una nuova voce nel conto economico:
In tale voce confluiranno:
La modifica consente quindi di ricondurre tali effetti nell’ambito della gestione caratteristica, migliorando la leggibilità dei risultati aziendali.
Un altro aspetto centrale degli emendamenti riguarda il rafforzamento del principio della sostanza economica.
L’OIC chiarisce che la qualificazione di un derivato come strumento di copertura gestionale:
Inoltre, il rischio coperto deve riferirsi a beni o attività rientranti nel core business dell’impresa.
Si tratta di un chiarimento importante, volto a evitare utilizzi opportunistici delle nuove regole classificatorie.
Ampio spazio è dedicato ai contratti di acquisto e vendita di energia da fonti rinnovabili, sempre più diffusi nella pratica.
L’OIC propone di chiarire che:
La valutazione deve essere effettuata sulla base di:
Questo intervento tiene conto delle peculiarità del settore: l’energia prodotta da fonti rinnovabili è per sua natura variabile e non sempre interamente utilizzabile al momento della consegna. La eventuale rivendita dell’eccedenza, anche se frequente, non assume automaticamente carattere speculativo.
Gli emendamenti intervengono anche sulle relazioni di copertura, con particolare riferimento ai contratti legati all’energia rinnovabile.
La disciplina vigente prevede:
Secondo l’OIC, tali vincoli possono generare inefficienze contabili non rappresentative della realtà economica, soprattutto quando la produzione energetica è incerta.
Per questo viene proposta una modifica significativa:
La novità consente di:
Nel complesso, gli emendamenti all’OIC 32 si muovono lungo tre direttrici principali:
Si tratta di interventi che, pur mantenendo l’impianto generale del principio contabile, introducono elementi di maggiore flessibilità e aderenza alla realtà aziendale.
Gli operatori interessati possono inviare osservazioni all’OIC entro il 31 maggio 2026, all’indirizzo staffoic@fondazioneoic.eu.
La versione definitiva degli emendamenti sarà pubblicata al termine del processo di consultazione, tenendo conto dei contributi ricevuti.
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