Oic su eliminazione contabile dei debiti

Pubblicato il 15 gennaio 2020

E’ oggetto di un chiarimento da parte dell’Organismo italiano di contabilità il principio Oic 19, in merito all’eliminazione contabile dei debiti.

All’Oic è stato chiesto di esprimersi circa l’ambito di applicazione del paragrafo 73 del principio contabile “Oic 19 Debiti”, che tratta appunto dell'eliminazione contabile di un debito.

Nello specifico, è stato chiesto di precisare se il cambio della controparte (per esempio, per cessione del credito), la modifica della forma giuridica del debito (per esempio, da finanziamento a titolo obbligazionario) oppure il cambio della valuta diano luogo all’eliminazione contabile del debito.

L’Organismo ha predisposto una bozza di risposta che è stata pubblicata nella Newsletter del mese di dicembre 2019, pubblicata il 14 gennaio, che resterà in consultazione fino al 14 febbraio 2020.

"Oic 19 Debiti", paragrafo 73 su eliminazione contabile di un debito

E’ stato analizzato attentamente il paragrafo 73 del citato principio contabile a partire dal primo periodo, dove è precisato che quando si estingue un debito per adempimento o altra causa, o per trasferimento, la società elimina il debito.

Questa regola generale incontra una eccezione nel secondo periodo, dove è esplicitamente espresso che nei casi in cui, a seguito dell’estinzione, viene contratto un nuovo debito con la stessa controparte, l’eliminazione contabile avviene solo quando i termini contrattuali del debito originario differiscono in maniera sostanziale da quelli del debito emesso.

Infine, nel terzo periodo vengono disciplinati i casi di modifiche contrattuali intervenute in costanza dello stesso debito, stabilendo che è possibile l'eliminazione contabile, e la rilevazione del nuovo debito, solo in presenza di una variazione sostanziale dei termini contrattuali del debito esistente o di parte dello stesso.

"Oic 19 Debiti", cessione del credito a terzi da parte del creditore

Nella bozza di risposta, l’Oic evidenzia che la fattispecie del cambio di controparte non dovuta all'estinzione della precedente obbligazione, come in caso di cessione del credito a terzi da parte del creditore, rientra nella previsione del terzo periodo del paragrafo 73.

Pertanto, per procedere all’eliminazione contabile del debito, è necessario valutare se la modifica contrattuale abbia determinato un sostanziale effetto sulle previsioni dei flussi futuri di cassa connessi al debito.

Conclude così l’Oic: nel caso di cambio di forma giuridica, ad esempio per estinzione del debito da finanziamento a successiva emissione di un titolo obbligazionario, si deve verificare se cambia o meno la controparte per vedere se far rientrare la fattispecie nell’ambito di applicazione del primo o terzo periodo. In caso di cambio della controparte, infatti, si applica la regola generale del primo periodo, paragrafo 73, mentre se non cambia si applica la regola contenuta nel secondo periodo. In quest’ultimo caso, l’eliminazione del debito si avrà quando i termini contrattuali del debito originario differiscono in modo sostanziale da quelli del debito emesso.

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