Ok a notifica all'avvocato presso il domicilio presente in Internet

Pubblicato il 31 dicembre 2009
Con ordinanza n. 27630 del 2009, la Cassazione ha accolto il ricorso di una persona che si era opposta a un preavviso di fermo amministrativo eseguendo la notifica presso i procuratori domiciliatari della società concessionaria della riscossione. Tuttavia l'indirizzo dei legali non coincideva con quello indicato come loro domicilio nella sentenza ma era quello indicato sul sito internet dal Consiglio nazionale forense di appartenenza.

Per i giudici di legittimità, tale discordanza poteva ben essere superata attraverso il riscontro dell'effettivo domicilio del difensore che non può essere altro che quello inserito nel sito internet del Consiglio nazionale forense.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Personale domestico - Ipotesi di accordo del 28/10/2025

05/11/2025

Sorveglianza sanitaria: prevenzione e visita mediche per alcol e droghe

05/11/2025

Debiti Inps e Inail: come funziona la nuova rateazione fino a sessanta rate

05/11/2025

Quota 100 e divieto di cumulo. Consulta: censure inammissibili

05/11/2025

CPB e ravvedimento speciale: chiarimenti sui termini per i soggetti non solari

05/11/2025

Avviso MASE: 262 milioni per impianti fotovoltaici e termo-fotovoltaici nel Mezzogiorno

05/11/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy