Ok ad accertamento fondato su valori OMI e altri indizi

Pubblicato il 26 gennaio 2019

Cassazione: legittimo l’accertamento del maggior corrispettivo della cessione immobiliare basato, oltre che sui valori Omi, su ulteriori elementi.

In tema di accertamento del maggior corrispettivo nella vendita di un immobile, la reintroduzione della presunzione semplice, con soppressione della presunzione legale-relativa di corrispondenza del corrispettivo della compravendita al valore normale del bene, non impedisce al giudice di fondare il proprio convincimento su di un unico elemento, purché dotato dei requisiti di precisione e gravità; questi, tuttavia, non sono riconoscibili nel solo valore OMI, che va pertanto combinato con ulteriori indizi, qualora allegati.

Così, anche se, nella successione di leggi, si è definitivamente persa la presunzione legale del valore dei cespiti secondo il valore normale emergente dalle quotazioni OMI, ciò non esclude del tutto il riferimento a tali quotazioni.

Queste ultime, pur non potendo più, da sole, fondare l'accertamento, possono avere rilievo in presenza di ulteriori elementi indiziari gravi, precisi e concordanti.

Difatti, come ricordato dalla giurisprudenza di legittimità, l'accertamento di un maggior reddito derivante dalla cessione di beni immobili non può essere fondato soltanto sulla sussistenza di uno scostamento tra il corrispettivo dichiarato nell'atto di compravendita ed il valore normale del bene quale risulta dalle quotazioni OMI, ma richiede la sussistenza di ulteriori elementi indiziari gravi, precisi e concordanti.

Maggior corrispettivo di vendita: presunzione semplice

E' quanto sottolineato dalla Corte di cassazione, Sezione tributaria civile, nel testo dell'ordinanza n. 2155 del 25 gennaio 2019, con cui è stato accolto il ricorso promosso dall'Agenzia delle entrate contro una decisione di secondo grado.

Nel dettaglio, erano stati annullati alcuni avvisi di accertamento con i quali l'Amministrazione finanziaria aveva rideterminato il reddito d'impresa di una snc, nonché il reddito di partecipazione dei singoli soci, a seguito della rivalutazione del valore di vendita di due immobili ceduti dalla società medesima ad una srl.

La Commissione Tributaria Regionale, in particolare, aveva accolto le ragioni dei contribuenti alla luce dell'asserita inapplicabilità, al caso di specie, della disciplina introdotta con il convertito Decreto legge n. 223/2006, il cui art. 35 co. 3 aveva introdotto la presunzione legale di corrispondenza del corrispettivo di cessione di beni immobili al valore normale degli stessi quale risultate dai valori OMI.

Annullando, con rinvio, quest'ultima decisione, la Suprema corte ha evidenziato, in primo luogo, come il giudice di secondo grado, nel fondare la sua decisione solo sul citato assunto, non si era è avveduto della successiva disciplina abrogatrice della citata “presunzione legale” - con effetti retroattivi.

Inoltre e soprattutto, poi, non aveva tenuto conto del fatto che nel caso concreto l'Ufficio, oltre che i valori OMI, aveva messo in evidenza ulteriori elementi, puntualmente riportati in ricorso, ovvero la documentazione ulteriore acquisita (come il contratto preliminare, l'importo del mutuo contratto dalla società acquirente dei cespiti, la perizia di stima), riportante importi nettamente superiori.

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