Ammessi gli appalti pubblici senza previsione del compenso

Pubblicato il 05 ottobre 2017

L’Amministrazione comunale può procedere alla indizione di un bando pubblico per il conferimento dell’incarico di redazione del nuovo piano di sviluppo comunale, senza previsione di un compenso per l’affidatario, ma di un mero rimborso delle spese sostenute. E’ quanto affermato dal Consiglio di Stato, sezione quinta, accogliendo il ricorso del Comune che aveva indetto la gara “a titolo gratuito” – a cui si erano contrapposti diversi Ordini professionali – e riformando la sentenza resa dal Tar per la Calabria.

La garanzia di serietà ed affidabilità, intrinseca nella ragione economica a contrarre, difatti – afferma il Collegio amministrativo - non necessariamente trova fondamento in un corrispettivo finanziario della prestazione contrattuale, che resti comunque a carico della Amministrazione appaltante. Può avere analoga ragione anche in un altro genere di utilità, pur sempre economicamente apprezzabile, che nasca o si immagini possa essere generata dal concreto contratto.

Utilità economica non finanziaria, insita nella prestazione. Spazio alle offerte gratuite

Conseguenza di una tale considerazione, è la preferenza, nell’ordinamento dei contratti pubblici, per un’accezione ampia e particolare (rispetto al diritto comune) dell’espressione “contratti a titolo oneroso”, tale da dare spazio all’ammissibilità di un bando che preveda le offerte gratuite (salvo il rimborso delle spese), ogniqualvolta dall’effettuazione della prestazione contrattuale il contraente possa figurare di trarre un’utilità economica lecita ed autonoma, quand’anche non corrispostagli come scambio contrattuale dall’Amministrazione appaltante.

In altri termini – afferma il Consiglio di Stato - non vi è alcuna estraneità alla logica concorrenziale che presidia il Codice degli appalti pubblici, nell’ammettere una gara in cui l’utilità economica per il potenziale contraente possa non essere finanziaria ma sia insita tutta nel fatto stesso di poter eseguire la prestazione contrattuale. Il mercato non ne risulta vulnerato; anzi, potrebbe esserne al contrario giovato, in considerazione della generale esigenza di contenimento della spesa pubblica.

Potenziale ritorno di immagine per il professionista

Tutto ciò premesso, l’utilità nella specie conseguibile, può essere costituita dal potenziale ritorno di immagine per il professionista, insita nell’appalto di servizi contemplato dal bando qui gravato. Il che rappresenta, a parere dei Giudici amministrativi, un interesse economico, seppure mediato, idoneo a superare il divieto di non onerosità dell’appalto pubblico.

Resta in ogni caso, ed a maggior ragione, l’esigenza di garantire la par condicio dei potenziali concorrenti, sicché è necessario – si legge infine nella sentenza n. 4614 del 3 ottobre 2017 - che il bando vada ad integrare tutti gli elementi necessari per l’esatta individuazione del contenuto della prestazione richiesta, onde consentire la valutazione oggettiva degli elaborati tecnici che vengono così prodotti dai professionisti interessati a prestare appunto gratuitamente la propria attività.

 

 

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