Ok al licenziamento del liquidatore di assicurazione che subisce estorsione senza informare il datore

Pubblicato il 16 marzo 2011 La Corte di cassazione, con sentenza n. 6023 del 15 marzo 2011, ha ribaltato la decisione con cui i giudici di merito avevano ritenuto illegittimo il licenziamento disciplinare irrogato da una compagnia di assicurazione nei confronti di un proprio liquidatore per aver ripetutamente provveduto al pagamento di sinistri dubbi e con procedure irregolari.

L'uomo si era difeso sostenendo di essere stato costretto a tali pratiche in considerazione del fatto che operava in una zona ad alta criminalità, dove era risaputo che si verificavano truffe alle compagnie e dove era stato, in alcune circostanze, anche vittima di estorsione.

Per i giudici di legittimità, tuttavia, il liquidatore era comunque responsabile di illecito disciplinare per non aver tempestivamente informato dei singoli fatti, ossia delle pressioni ricevute, il datore di lavoro, né gli organi di polizia, “quand'anche la detta attività delinquenziale costituisse fatto genericamente notorio”.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CU 2025: via alla richiesta massiva dei dati nel cassetto fiscale

21/10/2025

Legge di Bilancio 2026: pagamenti PA ai professionisti e definizione tributi locali

21/10/2025

Nuove regole per i contrassegni sostitutivi delle marche da bollo

21/10/2025

CNDCEC: confermate per il 2026 le quote di contribuzione annuale

21/10/2025

Soggetto abilitato alla firma delle dichiarazioni fiscali

21/10/2025

Durc di congruità obbligatorio anche per imprese non edili: quando?

21/10/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy