Ok al maestro-avvocato

Pubblicato il 09 novembre 2010 E' stato accolto dai giudici delle Sezioni unite di Cassazione – sentenza n. 22623 dell'8 novembre 2010 – il ricorso presentato da una donna, insegnante elementare, a cui il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Siena, in considerazione dell'attività che svolgeva, aveva negato l'iscrizione all'Albo avvocati.

Per l'Ordine toscano, i docenti delle scuole elementari andavano esclusi dal novero delle attività consentite in quanto non contemplati dall'articolo 3, comma 4, lettera a), Rdl n. 1578 del 1933, che consente, espressamente, la libera professione legale ai docenti universitari e ai professori degli "istituti secondari".

Di diverso avviso la Corte di legittimità, secondo cui una lettura “costituzionalmente orientata della norma stessa che, altrimenti, sembrerebbe disporre una discriminazione "irragionevole", non esclude la compatibilità dell'attività di docente della scuola elementare con l'esercizio della professione forense e “ne consente l'iscrivibilità all'albo degli avvocati ove il soggetto abbia i requisiti richiesti”.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Uso illecito di dati personali in ambito disciplinare: monito del Garante privacy

07/07/2025

Tutela INAIL per i lavoratori delle piattaforme digitali: nuovi chiarimenti

07/07/2025

Medici radiologi e tecnici di radiologia: ecco le prestazioni Inail 2025

07/07/2025

Riscatto e benefici pensionistici per il personale del Corpo forestale

07/07/2025

Decreto su responsabilità erariale: legge di conversione in GU

07/07/2025

Trust estero opaco e plusvalenze da partecipazioni societarie: tassazione in Italia

07/07/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy