Ok al ricorso, anche tardivo, avverso la sanzione disciplinare se manca l’indicazione dei termini per opporsi

Pubblicato il 10 febbraio 2012 La notifica al professionista di una sanzione disciplinare in assenza dell’indicazione del termine per proporre l'opposizione e dell'autorità competente per l’impugnativa determina l’annullamento dell’atto. Ed infatti, anche ai procedimenti disciplinari vanno estese tutte le garanzie e tutele applicabili al procedimento amministrativo.

E’ quanto sancito dai giudici di Cassazione nel testo della sentenza n. 1766 dell’8 febbraio 2012 con cui gli stessi si sono pronunciati, accogliendolo, sul ricorso di un geometra che si era opposto, ancorché tardivamente, alla sanzione disciplinare della censura disposta nei suoi confronti da parte del Collegio dei geometri senza che nell’atto fosse specificati i termini per proporre impugnazione.

Per la Corte, in particolare, il fatto che l’amministrazione avesse totalmente inosservato l'articolo 3 della Legge n. 241, aveva determinato “il riconoscimento della scusabilità dell'errore in cui sia eventualmente incorso il destinatario nella individuazione della Autorità, amministrativa e non giudiziaria, cui rivolgersi per l'impugnazione dello stesso provvedimento, risultando altrimenti leso l'affidamento che il destinatario ripone nel corretto operare dell'amministrazione e la stessa possibilità di tutela giurisdizionale, garantita dall'articolo 24 della Costituzione”.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

NIS, al via la seconda fase: misure, obblighi e scadenze ACN

02/05/2025

Licenziamento in malattia legittimo se l’attività extra ostacola la guarigione

02/05/2025

Credito estero: no a decadenza per omessa indicazione in dichiarazione

02/05/2025

UCPI: sciopero e manifestazione nazionale contro il Decreto sicurezza

02/05/2025

Maternità e formazione professionale continua, chiarimenti commercialisti

02/05/2025

Superbonus e CILA-S: decadenza dell’agevolazione per mancata compilazione del quadro F

02/05/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy