Ok alla delega su processo civile, tribunale imprese e della famiglia

Pubblicato il 11 febbraio 2015 Il Consiglio dei ministri, nella seduta del 10 febbraio 2015, ha approvato il testo di un disegno di legge delega contenente misure per l'efficienza del processo civile.

Nel dettaglio, lo schema del provvedimento delega il Governo ad adottare, entro diciotto mesi dalla sua entrata in vigore, uno o più decreti legislativi volti all'implementazione del tribunale delle imprese, all'istituzione del tribunale della famiglia e della persona, nonché ad intervenire con una novella del codice di procedura civile e delle leggi processuali speciali, in funzione degli obiettivi di semplificazione, speditezza e razionalizzazione.

Tribunale delle imprese, principi e criteri direttivi

Per quel che riguarda il tribunale delle imprese, i principi e criteri direttivi contenuti nello schema della delega prevedono un ampliamento della competenza delle attuali sezioni specializzate in materia di impresa con contestuale mantenimento del numero delle odierne sezioni; cambierebbe, inoltre, la relativa denominazione in “sezioni specializzate per l'impresa e il mercato”.

La disciplina della competenza per materia attribuita a queste sezioni verrebbe razionalizzata comprendendo anche:

- le controversie in materia di concorrenza sleale, ancorché non interferenti con l'esercizio dei diritti di proprietà industriale e intellettuale;

- le controversie in materia di pubblicità ingannevole

- l'azione di classe a tutela dei consumatori;

- le controversie relative agli accordi di collaborazione nella produzione e nello scambio di beni o servizi e relativi a società interamente possedute dai partecipanti all'accordo le controversie relative anche a società di persone;

- le controversie in materia di contratti pubblici di lavori, servizi o forniture, rientranti nella giurisdizione del giudice ordinario.

Istituzione del tribunale speciale della famiglia e della persona

Con riferimento al tribunale della famiglia e della persona, la delega prevede la relativa istituzione presso i tribunali ordinari.

A dette sezioni specializzate verrebbe affidata la competenza:

- per le controversie attualmente devolute al tribunale civile ordinario in materia di stato e capacità della persona, rapporti di famiglia e di minori, compresi i giudizi di separazione e divorzio e i procedimenti relativi ai figli nati fuori dal matrimonio;

- per i procedimenti di competenza del giudice tutelare in materia di minori e incapaci;

- le controversie relative al riconoscimento dello status di rifugiato e alla protezione internazionale;
 
- tutte le controversie attualmente non rientranti nella competenza del tribunale per i minorenni in materia civile.

Processo civile: atti sintetici, revisione della trattazione, sentenze immediatamente esecutive

Per quanto riguarda il riassetto formale e sostanziale del processo civile, lo schema della delega interviene, in primo luogo, sul processo di cognizione di primo grado con principi e criteri direttivi volti, da un lato, alla valorizzazione dell'istituto della proposta di conciliazione del giudice, dall'altro, alla revisione della disciplina delle fasi di trattazione e di rimessione in decisione, nonché la rimodulazione dei termini processuali e del rapporto tra trattazione scritta e trattazione orale.

Nell'ambito del giudizio di appello, i principi sanciti dalla delega prevedono il potenziamento del carattere impugnatorio del gravame, attraverso la codificazione degli orientamenti giurisprudenziali e la tipizzazione dei motivi; un maggior rigore in relazione all'onere dell'appellante di indicare i capi della sentenza impugnati e nella disciplina dell'eccepibilità o rilevabilità delle questioni pregiudiziali di rito; il rafforzamento del divieto di nuove allegazioni; la soppressione del cosiddetto “filtro in appello”.

Il giudizio di cassazione, infine, verrebbe modificato attraverso la revisione della disciplina del rito e, in particolare, del giudizio camerale.

Prevista espressamente l'immediata provvisoria efficacia di tutte le sentenze, sia di primo che di secondo grado.  

Lo schema della delega prevede anche l'introduzione, nel processo civile, del principio di sinteticità degli atti di parte e del giudice; l'adeguamento delle norme processuali all'introduzione del processo civile telematico nonché un maggior rigore in ordine alla eccepibilità e rilevabilità d'ufficio delle questioni di giurisdizione.
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