Ok alla notifica a mani anche se il destinatario risiede all’estero

Pubblicato il 06 novembre 2017

La Cassazione, Sezioni Unite civili, ha confermato la statuizione con cui i giudici di merito avevano rigettato l’eccezione di nullità della notifica di un atto di citazione, effettuata a mani proprie e che il convenuto aveva contestato in quanto era residente all’estero.

Eccezione del convenuto

Secondo il ricorrente, la Corte d’appello aveva erroneamente ritenuto valida la citata notificazione a mani proprie sulla base dell’articolo 138 del C.p.c. senza considerare che tale norma riguardava – a suo dire – unicamente le notificazioni nei confronti dei residenti nel territorio dello Stato. Viceversa, nei confronti di persona non avente residenza, dimora o domicilio nello Stato, l’articolo 142 c.p.c. prevedeva, quale unica e tassativa forma di notificazione, la spedizione secondo le modalità ivi contemplate.

Nella specie – aveva continuato il convenuto – a fronte dei dati contenuti nelle iscrizioni all’Anagrafe dei cittadini italiani residenti all’estero (AIRE) e del contenuto delle dichiarazioni dell’Ufficio consolare e dalla natura informativa di esse, non era emersa alcuna dimostrazione circa la sua residenza in Italia; inoltre, il mancato recapito della citazione era motivato con la dicitura “non abita/non è più all’indirizzo indicato”, non che lo stesso era irreperibile.

A suo dire, insomma, parte attrice avrebbe dovuto verificare i successivi spostamenti del destinatario anziché ritenere, erroneamente, che la cancellazione anagrafica “implicasse ipso facto una non meglio precisata residenza in Italia”.

La Cassazione respinge

Deduzioni, queste, affatto condivise dal Supremo Collegio di legittimità – sentenza n. 26147 del 3 novembre 2017 - secondo il quale, per contro, la notifica a mano è da ritenere sempre valida, e ciò anche se il destinatario risulti residente all’estero e a prescindere, dunque, dal fatto che non sia avvenuta presso la casa di abitazione anagrafica del medesimo.

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