Ok all'accertamento che richiama la consulenza penale

Pubblicato il 15 dicembre 2010 Per la Corte di legittimità – sentenza n. 25211 del 14 dicembre 2010 – la motivazione per relationem di un avviso di rettifica di dichiarazione Iva con rinvio alle conclusioni contenute nel verbale redatto dalla Guardia di Finanza nell'esercizio dei poteri di polizia tributaria, non è da considerare illegittima per mancanza di autonoma valutazione da parte dell'ufficio degli elementi dalla stessa acquisiti; in questo caso infatti – spiega la Corte – occorre ritenere che “l'ufficio stesso, condividendone le conclusioni, ha inteso realizzare una economia di scrittura, che, avuto riguardo alla circostanza che si tratta di elementi già noti al contribuente, non arreca alcun pregiudizio al corretto svolgimento del contraddittorio”.

Nella specie, quindi, richiamare nel p.v.c. degli elementi già valutati in una consulenza contabile della Procura, in sede di processo penale, “non significa che sia mancata un'autonoma valutazione in sede tributaria” bensì, ”salvo espressa prova contraria, che si è autonomamente ritenuto di condividere i risultati raggiunti dalla consulenza citata nonché il relativo percorso logico sulla valutazione della documentazione”.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Nuovo bonus mamme 2025, l’INPS rettifica: domande entro il 9 dicembre

30/10/2025

Consolidato fiscale nazionale e mondiale: opzione entro il 31 ottobre 2025

30/10/2025

Ravvedimento per soggetti ISA aderenti al CPB 2025-2026

30/10/2025

Imprese artigiane: riduzione dei premi INAIL per l’anno 2025

30/10/2025

Concordato preventivo 2025-2026 e ravvedimento

30/10/2025

Cassa commercialisti, deleghe e pagamenti digitali

30/10/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy