Ok all'accertamento che richiama la consulenza penale

Pubblicato il 15 dicembre 2010 Per la Corte di legittimità – sentenza n. 25211 del 14 dicembre 2010 – la motivazione per relationem di un avviso di rettifica di dichiarazione Iva con rinvio alle conclusioni contenute nel verbale redatto dalla Guardia di Finanza nell'esercizio dei poteri di polizia tributaria, non è da considerare illegittima per mancanza di autonoma valutazione da parte dell'ufficio degli elementi dalla stessa acquisiti; in questo caso infatti – spiega la Corte – occorre ritenere che “l'ufficio stesso, condividendone le conclusioni, ha inteso realizzare una economia di scrittura, che, avuto riguardo alla circostanza che si tratta di elementi già noti al contribuente, non arreca alcun pregiudizio al corretto svolgimento del contraddittorio”.

Nella specie, quindi, richiamare nel p.v.c. degli elementi già valutati in una consulenza contabile della Procura, in sede di processo penale, “non significa che sia mancata un'autonoma valutazione in sede tributaria” bensì, ”salvo espressa prova contraria, che si è autonomamente ritenuto di condividere i risultati raggiunti dalla consulenza citata nonché il relativo percorso logico sulla valutazione della documentazione”.
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