Ok alle sanzioni penali contro l’immigrazione clandestina

Pubblicato il 11 aprile 2012 Per la Corte di Giustizia Ue – sentenza pronunciata il 10 aprile 2012, causa C-83/12 – deve essere annullato il visto per il quale vi siano fondati motivi per ritenere che sia stato ottenuto in maniera fraudolenta. In linea di massima, la cancellazione è disposta dalle autorità competenti dello Stato membro di emissione, ma può anche essere effettuata dalle autorità competenti di un altro Stato membro, che informerà le autorità del Paese del rilascio.

Poiché, inoltre, la legislazione Ue esorta ciascuno Stato membro a prendere le misure necessarie per fronteggiare il traffico di immigrazione clandestina assicurando sanzioni penali "efficaci, proporzionate e dissuasive", deve ritenersi in linea con le politiche e la normativa comunitarie la decisione di uno Stato membro di introdurre procedimenti penali nei confronti di qualsiasi persona che consapevolmente abbia aiutato un cittadino extracomunitario ad entrare illegalmente sul territorio dello Stato membro.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Contributi per alloggi ai lavoratori del turismo: regole per le domande

14/11/2025

Cessione intracomunitaria: esenzione IVA con libertà probatoria

14/11/2025

Compenso per assistenza giudiziaria tributaria: chiarimenti del CNDCEC

14/11/2025

Superbonus sisma 110%: nessun obbligo di contributo pubblico e CILAS al coniuge

14/11/2025

Mappe catastali online. Al via nuovo servizio gratuito delle Entrate

14/11/2025

Fondo nuove competenze 2025: pagamenti e istruttorie. I chiarimenti Inps

14/11/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy