Ok del Governo alla “manovra”. Importanti interventi anche nel settore giustizia

Pubblicato il 01 luglio 2011 Il Consiglio dei ministri, nella seduta del 30 giugno 2011, ha approvato il Decreto legge di “manovra” contenente "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria". Il provvedimento interviene con misure volte al contenimento della spesa pubblica, dei costi della politica, in materia di entrate tributarie e con misure finalizzate a sostegno dello sviluppo.

Tra le numerose materie trattate, notevoli interventi hanno riguardato anche il settore Giustizia. In particolare, sono state ritoccate le disposizioni relative alla Legge Pinto e, quindi, all'equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo. Nell'ottica di accelerare i tempi, il decreto interviene prevedendo che ogni grado del processo debba concludersi entro due anni per un totale di sei anni; un anno in più potrà essere concesso per l'eventuale grado di rinvio mentre nei casi di particolare complessità, i termini potranno essere aumentati della metà (1 anno) da parte del giudice. Il mancato rispetto dei termini determinerà la maturazione del diritto all'equo indennizzo, diritto che sarà, comunque, condizionato alla tempestiva iniziativa dell'interessato: per presentare l'istanza di riparazione, questi dovrà aver presentato un'istanza per la sollecita trattazione del processo nei 6 mesi precedenti la scadenza del termine previsto per la fase di giudizio. Previsto anche un apposito tariffario di riferimento per la liquidazione di ogni giorno di ritardo.

Altre previsioni sono finalizzate allo smaltimento dell'arretrato civile; i capi degli uffici giudiziari saranno tenuti a presentare, ogni anno, un programma con gli obiettivi di riduzione della durata dei procedimenti raggiungibili nel corso dei 12 mesi successivi. Inoltre, prendendo a riferimento la data di entrata in vigore della ultima riforma del processo civile (estate 2009) viene prevista l'estinzione di tutte quelle impugnazioni presentate prima di tale data per le quali non venga manifestato un concreto interesse alla prosecuzione del giudizio attraverso un'apposita istanza delle parti per la trattazione del procedimento sottoscritta personalmente.

Per quel che riguarda, infine, le spese di giustizia, è stato introdotto un incremento del costo del contributo unificato; eliminata, per contro, la proposta del pagamento dello stesso unicamente a carico del soccombente. I nuovi importi di contribuzione saranno applicabili con riferimento alle controversie instaurate e ai ricorsi notificati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto.

L'intervento di specie viene giudicato dal Csm come “emergenziale” e fuori “da un progetto di riforma organico e strutturale del sistema giudiziario italiano”. Ed infatti, a detta dell'organo di autogoverno della magistratura, non vengono affrontate quelle che risultano le due principali carenze strutturali del sistema quali le endemiche vacanze degli organici e la “superata e ormai inattuale geografia giudiziaria”.
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