Ok la notifica ad ufficio diverso dall'effettivo destinatario

Pubblicato il 20 dicembre 2010 Con due ordinanze dello scorso 16 dicembre 2010, la n. 24746 e la n. 24758, la Corte di cassazione si è pronunciata in materia di contenzioso tributario precisando, con la prima (la n. 24746), la necessità, in caso di notifica a mezzo del servizio postale, del deposito, da parte dell'appellante, di una copia dell'appello presso la segreteria della Commissione tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata nel termine di trenta giorni. E ciò a pena di inammissibilità della domanda.

Con la seconda pronuncia (la n. 24758), la Corte ha affermato la validità della notifica effettuata presso un ufficio della sede periferica dell'amministrazione finanziaria diverso dall'effettivo destinatario; per la Cassazione, in particolare, la distinzione tra gli uffici dell'agenzia delle Entrate costituisce solo l'espressione di una distribuzione delle competenze intrinseca e con valenza meramente interna ma che non produce effetti nei confronti degli utenti.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Telecomunicazioni. Addendum dell'11/11/2025

16/12/2025

CCNL Autostrade e trafori - Verbale di accordo del 28/11/2025

16/12/2025

Sdoganamento centralizzato all’importazione: fase 2 dal 16 dicembre

16/12/2025

Pace contributiva 2024–2025: ultimi giorni per la domanda

16/12/2025

Pagamenti PA ai professionisti: il no dei commercialisti al blocco dei compensi

16/12/2025

Relazione RPCT anticorruzione 2025: proroga ANAC al 31 gennaio 2026

16/12/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy