Oltre alla condanna una somma aggiuntiva se una parte intralcia, senza motivo, la definizione del giudizio

Pubblicato il 29 novembre 2010

Il tribunale di Cassino ha applicato l'articolo 45 della legge n. 69/2009 che, a modifica dell'articolo 96 del C.p.c., attribuisce la facoltà al giudice di riconoscere una somma, come risarcimento, a favore della parte del giudizio che ha dovuto subire il comportamento scorretto della controparte tendente ad allungare i tempi della lite.

Con sentenza dell'11 novembre scorso il Tribunale, oltre ad affermare la responsabilità del convenuto per inadempimento contrattuale dovuta a mancato pagamento dei canoni di affitto di un locale commerciale, ha condannato il medesimo al pagamento di euro 500 a titolo di risarcimento per avere, senza motivo, procrastinato il giudizio a danno della parte attrice.

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