Con l’avvicinarsi delle festività natalizie, vi è la consuetudine delle imprese di distribuire gratuitamente beni alla propria clientela ma anche, a fornitori, dipendenti e collaboratori.
Per individuare il corretto trattamento degli omaggi - sia ai fini Iva sia delle imposte dirette - è necessario distinguere a seconda che i beni siano o meno oggetto dell’attività esercitata dall’impresa e che il destinatario sia un cliente o un dipendente dell’azienda.
Importante ricordare che, da quest’anno (2025, per i soggetti con periodo solare), è operativo l’obbligo di pagamento con “mezzi tracciabili” ai fini della deducibilità delle spese di rappresentanza e degli omaggi. Nello specifico, ai sensi dell’articolo 108, comma 2 del Tuir, le spese di rappresentanza e quelle per omaggi sono deducibili solo se sostenute con versamento bancario o postale ovvero mediante i sistemi di pagamento di cui all’art. 23 del DLgs. 241/97.
Gli omaggi ai clienti che non riguardano beni oggetto dell’attività d’impresa sono classificati come spese di rappresentanza: sono deducibili integralmente fino a 50 euro per omaggio, mentre oltre tale soglia sono deducibili entro i limiti dell’articolo 108, comma 2 del TUIR.
Per gli omaggi ai dipendenti, il costo è deducibile per l’impresa, mentre per il lavoratore l’imponibilità dipende dalla natura del benefit: il denaro è tassato, mentre i beni in natura sono esenti entro la soglia ordinaria di 258,23 euro, elevata temporaneamente a 1.000 euro (o 2.000 euro per i lavoratori con figli a carico) per il triennio 2025-2027. È incluso anche il rimborso delle utenze e delle spese per la prima casa. I beni prodotti o commercializzati dall’impresa non costituiscono spese di rappresentanza.
I voucher destinati a clienti e fornitori rientrano tra le spese di rappresentanza secondo l’interpello n. 519/E/2019.
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