Omessa dichiarazione. Opposizione nel contenzioso per emendare la dichiarazione nulla

Pubblicato il 05 settembre 2018

Il contribuente conserva la possibilità di opporsi, in sede contenziosa, alla pretesa impositiva del fisco anche se ha presentato la dichiarazione nel modello dell'anno sbagliato e se ha rettificato tardivamente.

Così la Cassazione nell'ordinanza n. 16244 del 20 giugno 2018.

Nel caso di specie il giudizio della Ctr era giusto nella parte che reputava omessa la dichiarazione:

  1. la dichiarazione, per il 2003, redatta (erroneamente) sul modello previsto per i redditi del 2002, essendo viziata di nullità e, come tale, improduttiva d'effetti, doveva considerarsi omessa;
  2. la rettifica della dichiarazione dei redditi è avvenuta nel 2007, quando ormai i termini per la rettifica in melius (se la dichiarazione 2003 fosse stata presentata), erano abbondantemente scaduti.

Però, i giudici avrebbero dovuto permettere al contribuente di opporsi in sede contenziosa, nel rispetto del principio di diritto in virtù del quale: “In materia di imposte sui redditi, ed in adesione all'art. 53 Cost., la possibilità per il contribuente di emendare la dichiarazione allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nella sua redazione ed incidenti sull'obbligazione tributaria, è esercitabile non solo nei limiti in cui la legge prevede il diritto al rimborso, ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, ma anche in sede contenziosa per opporsi alla maggiore pretesa tributaria dell'amministrazione finanziaria [...].”, (cfr, ex multis, Cass. 18/02/2014, n. 3754).

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