Omessa dichiarazione, quantificazione dell'imposta evasa

Pubblicato il 10 febbraio 2023

Nel processo per il reato di omessa dichiarazione, l'imposta evasa va ricostruita attingendo alle regole fiscali, con le limitazioni del penale.

Processo penale, rilevanza degli accertamenti tributari

Il giudice penale non è vincolato ai risultati degli accertamenti tributari, né ai criteri di giudizio previsti dalla legislazione fiscale e civilistica: è suo preciso dovere ricostruire in modo autonomo e con le regole proprie del processo penale i fatti che danno luogo a responsabilità penale.

Questo non significa che, in sede penale, si possa prescindere dalle specifiche regole stabilite dalla legislazione fiscale per determinare e quantificare l'imponibile e l'imposta evasa.

Cambia, infatti, la regola di giudizio, non la regola da applicare: la diversa regola di giudizio può condizionare l'ambito di applicabilità della norma tributaria, ma impone comunque al giudice penale di tenerne conto.

Considerato, quindi, che l'ammontare dell'imposta evasa è elemento costitutivo del reato di omessa dichiarazione, della relativa prova deve farsi carico il Pubblico Ministero, tenuto a svolgere accertamenti anche su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta alle indagini.

In tale accertamento, al Pm spetta il compito di individuare i costi sostenuti per il conseguimento dei ricavi non dichiarati che siano stati comunque accertati, senza attendere che a ciò provveda la persona sottoposta alle indagini.

Deve sussistere, in ogni caso, la prova, diretta o indiretta, di costi non contabilizzati.

Non è infatti legittimo, nemmeno in sede penale, presumere l'esistenza di costi deducibili in assenza quantomeno di allegazioni fattuali che rendano almeno legittimo il dubbio in ordine alla loro sussistenza.

Così la Corte di cassazione nel testo della sentenza n. 5577 del 9 febbraio 2023, con cui ha sottolineato che, ai fini della ricostruzione dell'imposta evasa, è necessario attingere alle regole stabilite dalla normativa fiscale ma con le limitazioni che derivano dalla diversa finalità dell'accertamento penale.

I costi - ha precisato, così, la Suprema corte - concorrono sì alla determinazione dell'imponibile purché ne sussista la certezza o anche solo il ragionevole dubbio circa la loro esistenza.

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