Omessa identificazione antiriciclaggio, ok con dolo generico

Pubblicato il 24 novembre 2015

Affinché possa dirsi integrato il reato di cui all’articolo 55 del Decreto legislativo n. 231/2007, in capo all’intermediario che ometta di indicare le generalità del soggetto per conto del quale eventualmente esegue l’operazione o le indica false, è sufficiente il dolo generico, la circostanza, ossia, che l’esecutore ometta intenzionalmente di procedere all’identificazione personale, per come richiesta dall’articolo 18 e sanzionata dall’articolo 55 del Decreto citato, senza che sussista una causa di giustificazione.

La fiducia non giustifica la verifica "inadeguata" 

E’ quanto puntualizzato dai giudici di Cassazione nel testo della sentenza n. 46415 del 23 novembre 2015 e con cui, in particolare, è stato escluso che potesse essere considerata alla stregua di una causa di giustificazione nei termini sopra riferiti, la fiducia che l’intermediario – nella specie due impiegate delle Poste – riponeva nel soggetto – una consulente – che aveva presentato la richiesta di prestito per conto altrui.

La Suprema corte ha spiegato che quella che le imputate avevano definito semplicemente come una condotta “irregolare”, era, in realtà, “l’”in sé” della normativa antiriciclaggio, che prescrive a soggetti che si trovino ad essere intermediari di danaro, obblighi particolarmente rigorosi in relazione all’identificazione dei soggetti che partecipano a transazioni”, come quella di specie.

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