Omessa Iva a carico dell’ex amministratore per mancati accantonamenti

Pubblicato il 10 ottobre 2018

Rischia una condanna penale per omesso versamento dell’Iva l’amministratore della società che non abbia accantonato le somme necessarie per far fronte al pagamento dell’imposta anche se, prima della scadenza del versamento, sia cessato dalla relativa carica.

La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso promosso dall’ex amministratore di una Srl contro la condanna allo stesso impartita dai giudici di merito per omesso versamento dell’Iva, in riferimento all’anno 2009.

Tra gli altri motivi, lo stesso contestava l’affermazione della propria responsabilità essendo cessato dalla carica di presidente del consiglio di amministrazione della società sin dall’ottobre 2009, mentre la scadenza del pagamento del debito d’imposta andava individuata al 27 dicembre 2010.

La Corte d’appello, per contro, aveva confermato la sua responsabilità ritenendo a lui imputabile l’omissione degli accantonamenti necessari al pagamento dell’imposta.

Cassazione: consapevole apporto all’inadempimento del debito erariale

Statuizione, questa, a cui ha aderito la Corte di legittimità – sentenza n. 45308 del 9 ottobre 2018 - secondo la quale, nelle decisioni di merito, era stata correttamente ricostruita la natura giuridica del reato contestato ed erano stati compiutamente esposti gli indicatori di partecipazione dell’imputato nella consumazione della fattispecie dell’omesso versamento dell’IVA.

Priva di rilievo, in detto contesto, era da ritenere la circostanza per cui, alla data di scadenza del debito tributario, il soggetto formalmente obbligato fosse il liquidatore, liquidatore che, nella vicenda esaminata, era stato assolto proprio in considerazione dell’esiguità dell’arco temporale in cui aveva rivestito la carica; questo in un contesto dove, per contro, era da considerare la ragionevole riconducibilità, secondo massime d’esperienza validate dallo stato di crisi aziendale, al precedente amministratore della mancanza delle risorse necessarie.

Con riferimento allo specifico contributo causale dell’imputato, la Cassazione ha, in particolare, sottolineato come fosse rilevante il fatto del mancato accantonamento delle somme dovute, alla scadenza, a titolo di imposta sul valore aggiunto.

Per gli Ermellini, in definitiva, era corretta la conclusione della Corte territoriale che aveva ravvisato a carico del ricorrente un consapevole apporto all’inadempimento del debito erariale per non aver reso disponibili le risorse necessarie al pagamento del debito Iva dal medesimo dischiarato, in un quadro di complessiva crisi di liquidità, determinato da scelte imprenditoriali e non riconducibile a forza maggiore.

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