Omessa Iva, assoluzione piena sotto soglia

Pubblicato il 26 gennaio 2016

Nell’ipotesi di mancata integrazione della soglia di punibilità riferita al delitto di omesso versamento dell’Iva, la formula assolutoria da utilizzare è “il fatto non sussiste” e non quella “il fatto non è previsto dalla legge come reato”.

Soglia non raggiunta, fatto non sussiste

Questo nei casi in cui:

In tutte queste ipotesi viene a mancare un elemento costitutivo, di natura oggettiva, del reato contestato, e, conseguentemente, l'assoluzione dell'imputato va deliberata con la formula piena “il fatto non sussiste”.

E’ quanto evidenziato dai giudici della Terza sezione penale di Cassazione nel testo della sentenza n. 3098 depositata il 25 gennaio 2016.

Resta la sanzione per illecito amministrativo

Nella medesima decisione, la Corte di legittimità ha, altresì, precisato come, in ogni caso, l’insussistenza del fatto dichiarata per mancata integrazione della soglia di punibilità, attiene alla “inconfigurabilità della fattispecie incriminatrice” rispetto all’accertamento relativo alla circostanza del mancato raggiungimento di una soglia pari o superiore quella prevista per la realizzazione del reato.

Di conseguenza, è solo con riferimento a tale fatto che, ai sensi dell’articolo 652 del Codice di procedura penale, la sentenza penale irrevocabile di assoluzione, pronunciata a seguito di dibattimento, ha efficacia di giudicato.

Resta comunque impregiudicato, quindi, l’eventuale mancato versamento dell’Iva in misura inferiore alla soglia di punibilità, rispetto al quale l’amministrazione finanziaria può quindi procedere in via amministrativa all’accertamento della violazione e all’irrogazione delle relative sanzioni in relazione all’imposta dovuta e non versata, purché sotto soglia.

 

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Decreto PNRR 2026: al via l'ISEE automatico

30/01/2026

Controllo a distanza e GDPR: il Garante privacy sui sistemi di monitoraggio della guida

30/01/2026

Ricongiunzione contributiva: come calcolare rate e debito residuo

30/01/2026

Email aziendale attiva dopo il licenziamento? Sanzioni dal Garante Privacy

30/01/2026

Ferie arretrate e assenza dal lavoro: quando il licenziamento è legittimo

30/01/2026

RENTRI, tracciabilità dei rifiuti: l’INL sull’uso dei sistemi GPS

30/01/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy