Omessa IVA: l'ammissione al concordato non esclude il reato

Pubblicato il 24 marzo 2018

I giudici della Cassazione hanno accolto, con rinvio, il ricorso promosso dal Procuratore della Repubblica contro la decisione di assoluzione pronunciata dal Tribunale nell’ambito di un giudizio penale per omesso versamento di IVA.

L’organo di merito aveva ritenuto che il fatto contestato ai due imputati, presidente del Cda e amministratore delegato di una Spa, non costituisse reato in quanto la società in oggetto, prima della scadenza del pagamento dell'Iva, aveva presentato domanda di concordato in bianco, domanda successivamente omologata dal Tribunale.

Orientamento di legittimità prevalente

Il Procuratore Generale aveva impugnato questa decisione sostenendo che la medesima si poneva in contrasto con il prevalente orientamento di legittimità, secondo cui l'ammissione alla procedura di concordato preventivo, seppure antecedente alla scadenza del termine previsto per il versamento dell'IVA, non esclude la sussistenza del reato previsto dall'articolo 10 ter del Decreto legislativo n. 74/2000.

Nella specie – aveva, poi, puntualizzato il ricorrente - andava anche considerato che l'ammissione del Tribunale era stata successiva alla scadenza del termine.

Contrasto giurisprudenziale non rilevante: ammissione successiva alla scadenza

Con sentenza n. 13744 del 23 marzo 2018, la Terza sezione penale ha ritenuto fondata la doglianza sollevata, ribadendo, in primo luogo, il citato indirizzo della giurisprudenza di legittimità.

La medesima Corte ha, poi, sottolineato che anche l’esistenza di un contrasto interpretativo sul punto – alla luce della diversa lettura secondo cui, in tema di omesso versamento IVA, non è configurabile il reato per il mancato versamento del debito IVA scaduto, nel caso in cui il debitore sia stato ammesso al concordato preventivo con pagamento dilazionato e/o parziale dell'imposta – era da considerare irrilevante, nella fattispecie esaminata, in considerazione dell'assorbente ragione che la scadenza del termine previsto per il pagamento dell'imposta era precedente all'ammissione al concordato.

Omesso versamento come reato istantaneo

Quello contestato – ha spiegato – è infatti un reato “istantaneo che si perfeziona alla scadenza del termine previsto.

Ricordato, infine, il dolo generico richiesto come elemento soggettivo per l’integrazione del reato in esame, dolo che si assume configurato dalla condotta omissiva posta in essere nella consapevolezza della sua illiceità; a nulla rilevano, in detto contesto, i singoli motivi che hanno determinato la scelta di non versare il tributo.

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