Omessa Iva per fallimento dei clienti. Imprenditore assolto

Pubblicato il 02 agosto 2018

Assolto dal reato di omesso versamento dell'Iva l’imprenditore che non può versare l’imposta a causa del fallimento dei principali clienti.

La Cassazione ha annullato, con rinvio, una decisione con cui la Corte d’appello aveva riformato l’assoluzione disposta, in primo grado, nei confronti del legale rappresentante di un consorzio, imputato per omesso versamento dell’Iva.

Evento imprevisto e imprevedibile: fallimento dei più importanti clienti

L’uomo aveva avanzato ricorso in sede di legittimità deducendo che la Corte territoriale aveva riformato la pronuncia assolutoria senza per nulla verificare la corposa documentazione dallo stesso prodotta in giudizio, volta ad evidenziare l’ipotesi della forza maggiore, posto che – aveva sottolineato – l’ente da lui rappresentato non aveva potuto versare l’Iva a causa di un plurimo evento imprevisto ed imprevedibile, consistente nel fallimento di ben cinque dei più importanti clienti, i quali non avevano pagato le prestazioni ricevute.

Con ulteriore motivo di doglianza, il ricorrente lamentava che nella sentenza impugnata non erano stati tenuti in nessuna considerazione i numerosi e documentati tentativi operati dal consorzio per il recupero di quanto di propria spettanza, attraverso ricorsi per decreto ingiuntivo e insinuazioni al fallimento, nonché in via amichevole.

Non solo. I giudici di gravame non avevano attribuito nemmeno alcuna valenza al fatto che l’imputato aveva impiegato anche proprie risorse patrimoniali per ovviare alla grave crisi economica, a conferma ulteriore dell’adozione di ogni iniziativa utile per recuperare liquidità.

Motivazione rafforzata per riformare l'assoluzione

Doglianze, queste, ritenute fondate dalla Corte di cassazione la quale, con sentenza n. 37089 del 1° agosto 2018, ha riconosciuto che la Corte di secondo grado aveva riformato la decisione di prime cure senza un adeguato confronto, sostenuto da congrua motivazione, con gli argomenti sviluppati dal Tribunale in primo grado.

In proposito, i giudici della Terza sezione penale hanno quindi ricordato il costante e condiviso indirizzo giurisprudenziale secondo cui il giudice di appello che riformi integralmente la pronuncia assolutoria di primo grado ha l’obbligo di redigere un motivazione “rafforzata”, ovvero di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare, specificamente, le più rilevanti argomentazioni della motivazione della prima sentenza.

E secondo la Suprema corte, la motivazione contenuta nella decisione impugnata non si era affatto allineata ai richiamati principi.

Elemento soggettivo escluso per assoluta impossibilità ad adempiere

Così, nell’annullare la sentenza di merito, i giudici di Piazza Cavour hanno ribadito l’indirizzo ermeneutico enunciato in sede di legittimità con riferimento all’elemento soggettivo nel reato di omesso versamento di Iva.

E’ ossia possibile – ha ricordato la Corte – che l’imputato invochi la assoluta impossibilità ad adempiere il debito di imposta, come causa per escludere la responsabilità penale, a condizione che provveda ad assolvere gli oneri probatori concernenti sia il profilo della non imputabilità a lui stesso della crisi economica, sia l’aspetto della impossibilità di fronteggiare la crisi di liquidità tramite il ricorso a misure idonee va valutare in concreto.

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