Omessa Iva. Sì alla confisca diretta anche se il reato è prescritto

Pubblicato il 28 maggio 2021

La confisca diretta del profitto del reato - identificata con il vantaggio economico derivante in via diretta ed immediata dalla commissione dell'illecito - stante la sua natura di misura di sicurezza, può essere mantenuta, in caso di prescrizione del reato nonché di accertamento degli elementi oggettivo e soggettivo di esso, trovando fondamento nell'art. 240 comma 2 n. 1 cod. pen.

Reato tributario prescritto, confisca del profitto in caso di precedente condanna

Come infatti riconosciuto dalla Cassazione a Sezioni unite (sentenza n. 31617/2015), il giudice, nel dichiarare la estinzione del reato per intervenuta prescrizione, può applicare, a norma della disposizione richiamata, la confisca del prezzo del reato e, a norma dell'art. 322- ter cod. pen., la confisca del prezzo o del profitto del reato “sempre che si tratti di confisca diretta e vi sia stata una precedente pronuncia di condanna, rispetto alla quale il giudizio di merito permanga inalterato quanto alla sussistenza del reato, alla responsabilità dell'imputato ed alla qualificazione del bene da confiscare come profitto o prezzo del reato”.

E’ il principio ricordato dalla Terza sezione penale della Suprema corte, nel testo della decisione n. 20793 del 27 maggio 2021, pronunciata in ordine ad un procedimento penale per il reato di omesso versamento dell’Iva, contestato al legale rappresentante di una società.

Alla luce dell’orientamento richiamato e considerato che, nel caso in esame, era stata disposta la confisca diretta del profitto del reato tributario, oltre al fatto che la sussistenza del reato e della responsabilità penale era rimasta inalterata nei diversi gradi di giudizio, è stato concluso che la declaratoria di prescrizione del reato non fosse di ostacolo al mantenimento della confisca delle somme di denaro disposta con i decreti di sequestro.

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